massimo greco

 

 
 

 

Un’ Assemblea Regionale Siciliana piena di donne? 

“Le quote non mi piacciono molto. Non mi sono mai piaciute. Se però servono a scuotere culturalmente la società, ben vengano. Non ci credo molto, così come non ho mai creduto che una modifica del sistema elettorale sia di per sé salvifica o catastrofica”. Si esprime così Fernanda Contri in un intervista rilasciata al Sole 24 ore il 19/11/2005 dopo aver lasciato la Corte Costituzionale, quale prima ed unica donna in quasi un secolo di vita dell’importante Organo dello Stato. Anch’io mi trovo sulla sua stessa linea, soprattutto quando dice che la legge può avere una funzione stimolante per scuotere le coscienze della società. La nuova legge elettorale varata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto del 2004 e legittimata dal popolo siciliano attraverso il referendum confermativo è andata anche oltre, prevedendo l’obbligo dell’alternanza fra uomo e donna dopo il capolista Governatore nelle liste regionali ed il divieto per ciascuna lista provinciale di contenere candidature di soggetti appartenenti allo stesso sesso in misura superiore ad un terzo. Fin qui pare sia andato tutto liscio, ma non è così ed una lettura più attenta della norma così come pubblicata fa emergere un interpretazione che rischia di mettere seriamente a repentaglio le norme di principio sull’equilibrio dei sessi volute dallo stesso legislatore. Infatti il disegno di legge prevedeva all’art. 16 sanzioni per i movimenti ed i partiti che non avessero rispettato la proporzione ivi prevista attraverso la riduzione del rimborso elettorale loro spettante e rinviava ad un decreto del Presidente della Regione per la fissazione esatta della penalizzazione inflitta. Ma com’è noto, forse non a tutti, le norme che prevedevano il sistema sanzionatorio citato sono state impugnate dal Commissario dello Stato. Senza entrare nel merito dell’impugnativa il dato importante che va evidenziato è che la pubblicazione della legge con l’omissione delle parti impugnate ha reso l’intera disposizione normativa sull’equilibrio della rappresentanza fra i sessi a rischio di vanificazione a causa della possibilità che sulla stessa venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. A ciò si aggiungerà la difficoltà di rendere applicabili le norme di principio rimaste indenni da censure costituzionali per non vanificare il disposto dell’articolo 3 dello Statuto così come modificato. Ciò significa che alcune liste provinciali potranno anche decidere di non rispettare le “quote rosa” senza correre il rischio di essere esclusi dalla competizione elettorale. L’Autorità Giudiziaria che dovesse porsi il problema su ricorso delle varie parti interessate, infatti, non potrà non valutare la volontà del legislatore, che se pur menomata dall’impugnativa del Commissario dello Stato, aveva previsto, nel caso di mancata osservanza dell’equilibrio uomo-donna nelle liste provinciali, uno specifico percorso sanzionatorio su base pecuniaria, e non certo quello più severo dell’esclusione della lista.   

Come dire ancora una volta “fatta la legge, trovato l’inganno”!

 

     Il Consigliere Provinciale

Enna 10/11/2005

 Massimo Greco