massimo greco

 

 

 

Oggetto: Vendita quote societarie Multiservizi S.p.A.

               Interpellanza

                                                                       Al Presidente della Provincia Reg.le

di Enna 

                                                           p.c.      Al Presidente del Consiglio provinciale

di Enna 

 

            Premesso che:

con determina Presidenziale n. 30 del 3/02/2003 sono state trasformate il 19% delle quote azionarie di proprietà della Provincia in azioni di categoria B, da vendersi a privati con gara ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 12 della L. 498/82;

            con delibera di Giunta n. 145 del 9/5/2003 è stata autorizzata la vendita del capitale sociale della Multiservizi S.p.A., di proprietà della Provincia, da cedere a privati con gara ad evidenza pubblica;

successivamente si è proceduto ad espletare la procedura ad evidenza pubblica per la vendita di dette quote;

con la presente si interpella la S.V. per sapere:

  • se rientra nei poteri dell’Organo monocratico e della Giunta stabilire la trasformazione e la relativa vendita di quote societarie appartenenti alla Provincia in considerazione che “sono attributi in via esclusiva all’organo consiliare tutti gli atti che concernono gli aspetti economico-finanziari dell’ente locale, tra cui i programmi; piani finanziari; bilanci e istituzione dei tributi locali; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi; contrazioni di mutui; acquisti e alienazioni immobiliari e relative permute; appalti e concessioni” (legge 142/90 come integrata dalla L. r. n.48/91). “Ne discende che sarebbe inverosimile da una parte prevedere una determinazione consiliare per la contrazione dei mutui e per gli acquisti e le alienazioni immobiliari e relative permute (che potrebbero ammontare anche poche migliaia di euro ed essere irrilevanti dal punto di vista del perseguimento degli interessi locali) e dall’altra consentire alla giunta, sulla base della modifica statutaria, la scelta delle società di capitali su cui effettuare interventi di variazioni di quote societarie, con la determinazione dell’entità di tali variazioni, e perciò anche se di notevole entità economica e di grande rilievo per la comunità. Né appare plausibile, allo stato attuale della legislazione statale sugli organi di governo degli enti locali, distinguere tra assunzione o dismissione della qualità di socio della società di capitali e variazioni della relativa quota societaria (anche se non determinante ai fini del controllo sulla società) in quanto in mancanza di specificazioni legislative, una variazione della partecipazione societaria altro non rappresenta che una nuova determinazione di partecipazione con una diversa quota societaria” (Consiglio di Stato, Sez. V° , Sent. 3/3/2005 n. 832).
  • Se detta determinazione presidenziale risulta munita di “qualche conforto” di legittimità o di regolarità tecnica.
  • Gli adempimenti consequenziali che si intendono adottare.

 

 

Il Consigliere Provinciale

Enna,  10/06/2005  Massimo Greco
 

 

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