massimo greco |
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La
Provincia nel nuovo Statuto della Regione Siciliana Sul ruolo dell’Ente Provincia si è sempre detto tanto e durante
le occasioni di dibattito attorno alle riforme istituzionali nazionali e
regionali l’argomento ritorna puntualmente. Tutto ciò ha senso nella
misura in cui ogni volta che se ne parla non si riparta dallo stesso
punto. Qualcuno, anche autorevole sotto il profilo intellettuale, cerca di
farlo ma rischia di ridurne la capacità contributiva al dibattito.
Parlare del ruolo delle Province presuppone infatti la piena conoscenza
della sua evoluzione istituzionale. Una riflessione sulla Provincia di
oggi non può non tener conto della legge di riforma n° 142/90 (L.r. 9/86
e L.r 48/91 in Sicilia) che rende attuativo il dettato costituzionale
sulla valorizzazione delle autonomie locali, della legge sull’elezione
diretta del Presidente della Provincia n° 81/93 (L.r. 26/93 in Sicilia),
del processo di trasferimento di funzioni e competenze avviato dalle leggi
Bassanini, del Testo Unico n° 267/2000 nel quale come è noto è refluita
la quasi totalità delle leggi introdotte dal legislatore negli anni
’90, della riforma del Titolo V della Costituzione, della legge “La
Loggia” n° 131/2003 e del dibattito attualmente in corso al Parlamento
sull’impostazione federale del futuro Senato della Repubblica. Così
come sul piano scientifico non si può non tenere conto del modo in cui
tale Istituzione locale viene percepita dalle comunità. A tal proposito
va evidenziata l’indagine conoscitiva sulla percezione di Sindaci,
opinion leaders, operatori, opinione pubblica relativamente a funzioni e
ruolo delle Province italiane commissionata dall’UPI nel novembre 2002
all’Istitito SWG (Dipartimento Ricerche Istituzionali, Sociali e
Politiche). Da tale ricerca emerge chiaramente il nuovo ruolo delle
Province, che svolgono un’essenziale attività di coordinamento dello
sviluppo economico locale assumendo un ruolo centrale nella complessa
rappresentazione delle identità socio-culturali e civili dell’area di
riferimento e configurando altresì una funzione preminente in materie che
hanno un forte impatto sul territorio. L’elezione diretta del Presidente della Provincia è stata
sicuramente il punto di svolta per il rilancio dell’ente, palesando la
sua funzione di organismo di rappresentanza e coordinamento della vita e
della identità dei cittadini di un’area vasta. Le successive normative
hanno ulteriormente accentuato la sua funzione territoriale e il ruolo di
amministrazione, di coordinamento e programmazione territoriale divenendo,
senza più alcun equivoco, ente di governo della propria comunità,
chiamato a curarne gli interessi, a promuovere e a coordinare lo sviluppo.
“Ciò elimina ogni dubbio residuo circa la configurazione della
Provincia come ente a fini generali”.[1]
Oggi, quindi, le Province hanno competenze diffuse che coinvolgono
temi quali la promozione e il coordinamento della attività economiche, la
realizzazione di opere di valore provinciale in settori quali il mondo
produttivo e sociale, il commercio e il turismo, la cultura, lo sport e
l’istruzione. Una funzione determinante è stata assegnata alle Province
con il decreto legislativo 469 del 1997, con il quale sono state
decentrate alle Regioni e agli enti locali i compiti in materia di mercato
del lavoro, con particolare riferimento alle politiche attive e formative.
In tale contesto la Provincia è diventata l’elemento chiave per il
successo dei nuovo servizi per l’impiego (in Sicilia, per forti
resistenze dei poteri regionali, tale trasferimento non è mai avvenuto).
Rilevante anche il ruolo che la Provincia svolge sia nel processo di
concertazione con le forze sociali, sia nei percorsi di promozione
territoriale delle politiche strategiche per lo sviluppo. Detto questo, appare anacronistico e pertanto non produttivo
continuare a ridurre il ruolo dell’ente Provincia. Occorre invece
accelerare il dibattito sulla previsione contenuta nell’ultimo comma
dell’ art. 123 della Costituzione relativa al Consiglio delle Autonomie
Locali quale nuovo strumento di concertazione e raccordo istituzionale con
le Regioni. La Conferenza delle autonomie locali, prevista dall’art.59 della L.r. 9/86, convocata per i giorni 15 e 16 maggio potrebbe essere l’occasione giusta per suggerire al legislatore regionale, che sta rielaborando lo Statuto della Regione Siciliana, un modello di raccordo, partecipazione e codecisione istituzionale in sintonia con il mutato quadro costituzionale di riferimento. Il vero salto di qualità dell’intero sistema siciliano, che ancora oggi vanta e rivendica una specialità ordinamentale rispetto alle altre regioni d’Italia, potrebbe essere quello di superare l’attuale Conferenza Regione-Autonomie Locali a favore di una sorta di “Camera delle Autonomie”, a garanzia della reale partecipazione degli Enti Locali alle scelte regionali, che dovrebbe esprimersi su tutte le proposte di legge e di programma riguardanti la generalità degli Enti Locali come “momento necessario” dell’iter decisionale dell’Assemblea Regionale Siciliana. Del resto solo con scelte innovative e coraggiose può avere ancora senso parlare di specialità della Regione Siciliana, viceversa tale specialità, a parte la denominazione formale rimasta sulla carta costituzionale, è già superata nei fatti. [1] Vincenzo Cerulli Irelli, La
Provincia nell’attuazione e nel completamento del nuovo ordinamento
costituzionale.
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