massimo greco

 

 

 

La Provincia nel nuovo Statuto della Regione Siciliana

Sul ruolo dell’Ente Provincia si è sempre detto tanto e durante le occasioni di dibattito attorno alle riforme istituzionali nazionali e regionali l’argomento ritorna puntualmente. Tutto ciò ha senso nella misura in cui ogni volta che se ne parla non si riparta dallo stesso punto.

Qualcuno, anche autorevole sotto il profilo intellettuale, cerca di farlo ma rischia di ridurne la capacità contributiva al dibattito. Parlare del ruolo delle Province presuppone infatti la piena conoscenza della sua evoluzione istituzionale. Una riflessione sulla Provincia di oggi non può non tener conto della legge di riforma n° 142/90 (L.r. 9/86 e L.r 48/91 in Sicilia) che rende attuativo il dettato costituzionale sulla valorizzazione delle autonomie locali, della legge sull’elezione diretta del Presidente della Provincia n° 81/93 (L.r. 26/93 in Sicilia), del processo di trasferimento di funzioni e competenze avviato dalle leggi Bassanini, del Testo Unico n° 267/2000 nel quale come è noto è refluita la quasi totalità delle leggi introdotte dal legislatore negli anni ’90, della riforma del Titolo V della Costituzione, della legge “La Loggia” n° 131/2003 e del dibattito attualmente in corso al Parlamento sull’impostazione federale del futuro Senato della Repubblica. Così come sul piano scientifico non si può non tenere conto del modo in cui tale Istituzione locale viene percepita dalle comunità. A tal proposito va evidenziata l’indagine conoscitiva sulla percezione di Sindaci, opinion leaders, operatori, opinione pubblica relativamente a funzioni e ruolo delle Province italiane commissionata dall’UPI nel novembre 2002 all’Istitito SWG (Dipartimento Ricerche Istituzionali, Sociali e Politiche). Da tale ricerca emerge chiaramente il nuovo ruolo delle Province, che svolgono un’essenziale attività di coordinamento dello sviluppo economico locale assumendo un ruolo centrale nella complessa rappresentazione delle identità socio-culturali e civili dell’area di riferimento e configurando altresì una funzione preminente in materie che hanno un forte impatto sul territorio.

L’elezione diretta del Presidente della Provincia è stata sicuramente il punto di svolta per il rilancio dell’ente, palesando la sua funzione di organismo di rappresentanza e coordinamento della vita e della identità dei cittadini di un’area vasta. Le successive normative hanno ulteriormente accentuato la sua funzione territoriale e il ruolo di amministrazione, di coordinamento e programmazione territoriale divenendo, senza più alcun equivoco, ente di governo della propria comunità, chiamato a curarne gli interessi, a promuovere e a coordinare lo sviluppo. “Ciò elimina ogni dubbio residuo circa la configurazione della Provincia come ente a fini generali”.[1]

Oggi, quindi, le Province hanno competenze diffuse che coinvolgono temi quali la promozione e il coordinamento della attività economiche, la realizzazione di opere di valore provinciale in settori quali il mondo produttivo e sociale, il commercio e il turismo, la cultura, lo sport e l’istruzione. Una funzione determinante è stata assegnata alle Province con il decreto legislativo 469 del 1997, con il quale sono state decentrate alle Regioni e agli enti locali i compiti in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento alle politiche attive e formative. In tale contesto la Provincia è diventata l’elemento chiave per il successo dei nuovo servizi per l’impiego (in Sicilia, per forti resistenze dei poteri regionali, tale trasferimento non è mai avvenuto). Rilevante anche il ruolo che la Provincia svolge sia nel processo di concertazione con le forze sociali, sia nei percorsi di promozione territoriale delle politiche strategiche per lo sviluppo.

Detto questo, appare anacronistico e pertanto non produttivo continuare a ridurre il ruolo dell’ente Provincia. Occorre invece accelerare il dibattito sulla previsione contenuta nell’ultimo comma dell’ art. 123 della Costituzione relativa al Consiglio delle Autonomie Locali quale nuovo strumento di concertazione e raccordo istituzionale con le Regioni.

La Conferenza delle autonomie locali, prevista dall’art.59 della L.r. 9/86, convocata per i giorni 15 e 16 maggio potrebbe essere l’occasione giusta per suggerire al legislatore regionale, che sta rielaborando lo Statuto della Regione Siciliana, un modello di raccordo, partecipazione e codecisione istituzionale in sintonia con il mutato quadro costituzionale di riferimento. Il vero salto di qualità dell’intero sistema siciliano, che ancora oggi vanta e rivendica una specialità ordinamentale rispetto alle altre regioni d’Italia, potrebbe essere quello di superare l’attuale Conferenza Regione-Autonomie Locali a favore di una sorta di “Camera delle Autonomie”, a garanzia della reale partecipazione degli Enti Locali alle scelte regionali, che dovrebbe esprimersi su tutte le proposte di legge e di programma riguardanti la generalità degli Enti Locali come “momento necessario” dell’iter decisionale dell’Assemblea Regionale Siciliana. Del resto solo con scelte innovative e coraggiose può avere ancora senso parlare di specialità della Regione Siciliana, viceversa tale specialità, a parte la denominazione formale rimasta sulla carta costituzionale, è già superata nei fatti.



[1] Vincenzo Cerulli Irelli, La Provincia nell’attuazione e nel completamento del nuovo ordinamento costituzionale.

                                                                                                                                                                                                                            

Il Consigliere Provinciale

Dott. Massimo Greco
 

 

Indietro