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Per il Tar di Catania la TIA (tariffa d’igiene ambientale) non è un tributo. di Massimo Greco
Nella sentenza n. 52/2008 depositata il 4 gennaio 2008, il Collegio del Tar di Catania, per “smontare” il motivo di ricorso dell'irretroattività della efficacia giuridica relativa alla tariffa TIA approvata dalla società d'ambito “EnnaEuno” nel dicembre 2006, ritiene che “...la Tariffa d'igiene ambientale, lungi dall'essere un tributo ovvero un imposta come erroneamente ipotizzato dall'Associazione ricorrente, rappresenta, invece, il corrispettivo da pagare per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....”. Tale affermazione che, oltre a legittimare l'assoggettamento all'IVA del corrispettivo, porterebbe alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie in materia di TIA sottraendole alle Commissioni Tributarie, non può essere condivisa per i seguenti motivi. “Sotto il profilo tecnico-giuridico, esiste una differenziazione fra tassa e tariffa. Con il termine tariffa ci si riferisce, nell’accezione propria della scienza economica, al prezzo, il corrispettivo di un contratto privatistico che l’utente trae da un pubblico servizio liberamente richiesto. Mentre, la tassa, seppure da un punto di vista economico si configura quale corrispettivo legato all’emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo ovvero alla prestazione di un servizio, dal punto di vista giuridico, invece, è un tributo, ossia un’obbligazione avente come presupposto la funzione di un servizio pubblico o l’emanazione di un atto amministrativo” (Maurizio Villani, componente del Consiglio dell’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, in www.studiotributariovillani.it). “Nonostante gli evidenti caratteri pubblicistici si seguita a definire il prelievo come un’obbligazione civilistica da liquidare con fattura, senza che l’ente pubblico disponga di effettivi poteri di controllo e di sanzione salva la fattispecie di violazione del regolamento comunale” (Giampaolo de Paulis in “La Tariffa Ronchi”, L’Italia dei Comuni, luglio/agosto 2007). “In realtà, la natura giuridica del prelievo tariffario non è affatto pacifica, perché esso si configura come un’obbligazione coattiva avente per presupposto la funzione inderogabile dei servizi pubblici forniti in regime di monopolio, il che pone soggetti attivi e passivi all’interno di una logica di tipo pubblicistico, legata a doppio filo all’interesse generale costituito dalla tutela igienico-ambientale della realtà urbana. Detto questo, siamo quindi in presenza di un’imposizione tributaria, e non del corrispettivo di un contratto privatistico che l’utente stipulerebbe liberamente per godere di un servizio pubblico” (Carmine Mangone in “L’acceleratore di conoscenze su ambiente ed energia”). Da segnalare, inoltre, la circolare n. 10 del 13 marzo 2006 dell’Agenzia delle entrate, nella quale si conferma la competenza della giurisdizione speciale tributaria a decidere in ordine alle controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, anche di nuova istituzione e senza necessità di espresse disposizioni al riguardo; in tal senso rientrano anche le controversie alla “debenza […] del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani…”.
Enna 10/1/2008 |
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