massimo greco

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Provinciale

                                                                                                                                             di E n n a

 

 

Oggetto: Mozione per la riduzione  del numero degli assessori

 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ENNA 

 

Premesso che:

·         Da qualche anno le politiche pubbliche statali mirano, attraverso le leggi finanziarie, ad introdurre vincoli in senso riduttivo di tutte le indennità e i gettoni spettanti agli amministratori locali per finalità che vanno al di là del mero riequilibrio finanziario e quindi della riduzione generica della spesa, venendo ad essere coinvolto lo specifico fine (sempre però di principio) della riduzione dei costi della politica;

·         I principi di tali politiche, con particolare riferimento all’ultima legge finanziaria n. 266/2006, sono direttamente applicabili anche nell’ambito della Regione Siciliana giusto parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 649 del 5/09/2007;

Atteso che:

·         La riduzione dei costi della politica è un tema che non può non coinvolgere anche le politiche locali, sia per garantire il principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica sia per rispondere al diffuso e crescente fenomeno dell’antipolitica;

Preso atto che:

·         agli atti del Parlamento risultano presentati numerosi disegni di legge che mirano ad una riforma organica del sistema politico-istituzionale attraverso la riduzione di tutte le cariche di governo e parlamentari;

·         nei giorni scorsi la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla Finanziaria per il 2008 che prevede la riduzione del numero dei Ministri;

 

 

Ritenuto che:

·         Questo Consiglio provinciale intende promuovere ogni utile azione per aderire al principio del contenimento della spesa pubblica locale con particolare riferimento ai costi della politica, in coerenza con quanto già fatto in ordine alla riduzione del 10% delle indennità di funzione spettanti ai Consiglieri provinciali, deliberata un anno prima dell’entrata in vigore della citata finanziaria nazionale, che all’art.1, comma 54, ne prescrive l’obbligo;

 

Verificato che:

·         Il numero degli assessori che può nominare il presidente della Provincia ai sensi dell’art. 35, I° comma, dello Statuto pari ad otto, appare decisamente eccessivo se si considera il ruolo residuale che l’attuale normativa attribuisce a tale figura.

·         Il legislatore, per la verità, già al tempo in cui varò l’elezione diretta del Sindaco, si pose il problema dell’assessore, considerandolo un semplice collaboratore da nominare su base fiduciaria. Una sorta di tecnico che avrebbe dovuto aiutare il sindaco, unico responsabile politico di fronte agli elettori che lo hanno suffragato direttamente.

·         Tale figura è rimasta sconsiderata dalle normative che nel tempo si sono occupate di enti locali, tale da assistere ad una quotidiana “stritolatura” a cura, da una parte, del Dirigente a cui la legge demanda la gestione amministrativa dell’Ente, e, dall’altra, del Presidente della Provincia (o del Sindaco per i Comuni), che oltre ad avere la legittimazione politica, firma una serie di atti di esclusiva competenza monocratica.

·         Non è nemmeno ipotizzabile che il Presidente della Provincia possa delegare proprie competenze all’assessore. L’istituto della delega era, infatti, presente nell’ordinamento locale prima della riforma della legge 142/90, che non lo ha mai disciplinato. In quel sistema, la delega era legittima, perché la legge la prevedeva espressamente. Nell’attuale ordinamento, deleghe del sindaco agli assessori appaiono del tutto difformi al sistema di assestamento delle competenze degli organi di governo locali, introdotto dalla legge 81/93 (in Sicilia L.r. n. 26/93) e confluito nel Testo Unico. La legge sull’elezione diretta ha, infatti, modificato in modo rilevante i ruoli ed i reciproci rapporti tra sindaco, giunta ed assessori. D’altra parte, all’abrogazione definitiva delle norme antecedenti alla legge 142/90, che ammettevano la delega tra organi di governo locale, non ha mai fatto seguito la reintroduzione del potere di delega. Anzi, nel disegno di legge che poi condusse alla legge 81/93 era stata inizialmente inserita la delega del sindaco all’assessore, per poi essere espunta.

·         Anche lo statuto non potrebbe supplire al silenzio della legge, per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché l’articolo 6, comma 2, del D.lgs 267/2000 prevede che lo statuto "specifica le attribuzioni degli organi". Ma, tale funzione è con ogni evidenza di portata molto ridotta rispetto alla funzione, spettante in via esclusiva alla legge, di determinare le attribuzioni.

·         Nel disegno ordinamentale del D.lgs 267/2000, infatti, è la legge dello Stato, ovvero proprio il testo unico, a fissare le attribuzioni ed a specificare quali sono le competenze ed i poteri degli organi. Poiché, tuttavia, per alcuni di tali organi e, in particolare, per quanto concerne la giunta, le attribuzioni sono disposte in modo generico, visto che la giunta dispone di una competenza generale e residuale nell’ambito delle funzioni di governo, lo statuto ha il compito di chiarire quelle zone grigie, quei casi particolari nei quali il confine tra le competenze dei diversi organi si confonde, sì da rendere necessaria un’opera che, essendo di specificazione, consiste solo nell’accertare e nel chiarire quale sia la competenza, non certo nell’attribuirla. Lo statuto, dunque, non può certo istituire nuovi organi. E non può farlo né in via diretta, creando nuovi organi, né in via indiretta, prevedendo la delega di funzioni del sindaco nei confronti degli assessori, dal momento che tale delega, come visto prima, finirebbe per costituire un nuovo organo politico amministrativo, sia pure di secondo grado, senza che la legge lo consenta. Ma, anche ammesso che lo statuto, per effetto dell’articolo 114 della Costituzione, abbia assunto una competenza riservata di rango pari a quello della legge, in ogni caso gli sarebbe preclusa la possibilità di specificare le competenze degli organi di governo dell’ente con funzione "costituente".

·         Considerato pertanto, che la riduzione del numero degli assessori, mentre non comprometterebbe la funzionalità dell’organo collegiale di governo dell’Ente Provincia, risulterebbe salutare per la finanza provinciale e per riprendere un dialogo con i cittadini-elettori sempre più contaminati dalla sindrome dell’antipolitica.

·         Visto l’art. 4 della Legge 142/90, come integrato dall’art. 1 della L. r. n. 48/91 e dall’art. 1 della L.r. n. 30/2000, in ordine al procedimento di modifica dello Statuto della Provincia

con la presente mozione impegna il Presidente della Provincia a:

  1. predisporre, a cura della Giunta, uno schema di modifica dello Statuto che, nel recepire i principi della presente mozione, preveda la riduzione del numero degli assessori in misura non inferiore al 30%;
  2. sottoporre ai cittadini tale procedimento al fine di tutelare la necessaria possibilità di partecipazione popolare e democratica alla elaborazione della norma fondamentale dell’autonomia locale provinciale;
  3. sottoporre, infine, al Consiglio Provinciale la delibera di modifica dello statuto per la relativa approvazione.

                                                                                                        

    Il Consigliere Provinciale 

Enna 01/11/2007

 Massimo Greco

 

 

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