massimo greco |
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L’Autodromo e l’alibi della Soprintendenza
C’è voluta una specifica riunione indetta dal Governatore Cuffaro per mettere attorno ad un tavolo tutti gli Enti a vario titolo coinvolti dal problema Autodromo-Riserva. Il risultato, almeno sul piano del comportamento istituzionale, sembra essere stato raggiunto e, del resto, non poteva non essere così se è vero che nel nostro ordinamento esiste il principio costituzionale della leale collaborazione fra Istituzioni. A settembre l’Assessorato Reg.le al Territorio e l’Ambiente, al quale è stata affidata la regia del tavolo tecnico, dovrà riconvocare gli attori istituzionali per cominciare ad entrare nel merito dei problemi. Ed è qui che, a parere di chi scrive, i nodi ritorneranno al pettine, non fosse altro per il tempo che Comune di Enna e Provincia Regionale hanno volutamente perso. Si sta cercando, infatti, di aggirare il problema attraverso discutibili forme d’intesa per arrivare poi all’elaborazione, a cura del Comune, del piano di utilizzazione della pre-riserva, la cui approvazione risulta in ritardo di 12 anni. -
Attraverso detta strumentazione si cercherà di rendere compatibili gli
interventi da fare sulla pista con il regime vincolistico che grava
sulla conca pergusina. Lo scopo è nobile e gli strumenti concertativi
sono necessari per affrontare tali complesse procedure. Tuttavia, dalle
copiose informazioni che la stampa ha veicolato emerge chiaramente un
elemento poco chiaro, o volutamente nebuloso, al fine di creare un vero
e proprio alibi: gli adeguamenti al circuito automobilistico non possono
essere fatti perché la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Enna non li
ritiene compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica della
Riserva speciale di Pergusa. Niente di più errato! Forse non tutti sanno
che esistono due tipologie di vincoli allo
jus aedificandi,
quelli relativi e quelli assoluti. I primi consentono l’edificazione a
condizione che l’Ente di tutela ne dichiari la compatibilità con gli
interessi di volta in volta protetti. I secondi, invece, precludono ex
lege l’attività edificatoria e discendono, generalmente, da norme di
legge o dallo strumento urbanistico. Nel caso in questione, gravano
contestualmente entrambe le tipologie di vincoli, ma quelli difficili da
superare (se non impossibile) non sono i vincoli paesaggistici al cui
controllo è demandata la competenza della Soprintendenza, ma quelli
assoluti che derivano dalla lettera d) dell’art. 15 della L.r. n. 78/76.
Infatti, tale norma regionale, impedisce la realizzazione di costruzioni
all’interno della fascia di 100 metri dalla configurazione di massimo
invaso del Lago di Pergusa. Da qui la considerazione spontanea che,
fin’ora, è stato solo un alibi quello di attribuire alla Soprintendenza
la responsabilità di dire no, quando in realtà gli addetti ai lavori
sanno che il vincolo d’inedificabilità assoluta non riguarda la
competenza di detto Ente, quanto quella urbanistica del Comune, che
prima ancora degli altri dovrà esprimersi sulla conformità urbanistica
della progettata opera con il vincolo d’inedificabilità assoluta su
indicato. E per farlo non potrà non fare riferimento a ciò che intende
la giurisprudenza amministrativa siciliana per “costruzioni”. Infondata
appare altresì la censura in ordine alla mancanza di elasticità
dell’Ente di tutela, non rientrando nelle competenze della
Soprintendenza, al di là di una attenta comparazione dell’interesse
paesaggistico (rispetto agli interventi progettati), sacrificare il
detto interesse per perseguire altri interessi non affidati alle sue
cure (nella specie sviluppo delle attività motoristiche e più in
generale sviluppo economico della zona).
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