massimo greco

 

 

 

 

Protagonismo toponomastico a Calascibetta

 

Dopo Enna, anche il Comune di Calascibetta fa discutere sulle scelte di toponomastica. Nel caso ennese la polemica era stata sollevata mesi addietro per l’improvvisazione che caratterizzava le scelte dell’Amministrazione comunale, nell’assegnare nuove denominazioni a vie cittadine. Il caso xibetano è diverso perchè non coinvolge l’Organo esecutivo del Comune bensì quello consiliare.

Il Cosiglio comunale nei giorni scorsi ha infatti regolamentato la materia attribuendosi la competenza in ordine all’intitolazione di strade e vie cittadine. Classico e palese il vizio di legittimità (incompetenza dell’organo decidente) di una tale deliberazione, che esorbita le prerogative proprie dell’organo consiliare previste espressamente dall’art. 32 della legge 8/06/1990 n. 142 e, fra le quali, non rientra certamente la competenza in questione. La materia della toponomastica stradale è regolata da una normativa datata ma ancora vigente: R.D.L. del 1923, così come convertito, e legge 23/06/1927 n. 1188. L’atto d’individuazione di una strada non può avere natura regolamentare poiché non possiede alcun contenuto normativo. Non a caso tale atto non risulta compreso tra gli atti fondamentali che il citato art. 32 della legge 142/90 riserva alla competenza del Consiglio comunale. Pertanto, in forza dell’art. 35, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione “che non siano riservati dalla legge al consiglio”. Per alcune tipologie di atti, la Regione Siciliana, nell’ambito della propria autonomia statutaria ha previsto tale potere residuo direttamente in capo all’Organo monocratico. La giurisprudenza amministrativa non sembra avere dubbi sull’argomento (vedasi in particolare Tar Pescara, sent. n. 294, 06/05/2000). Ciò considerato, avendo il Consiglio comunale leso concretamente una prerogativa dell’Organo esecutivo, in assenza di un atto col quale la stessa Assemblea elettiva revochi in autotutela la disposizione regolamentare approvata, il Sindaco sarà legittimato ad agire in giudizio per ottenere l’annullamento della disposizione viziata ed il ripristino della legalità.

 

 

 

 

Enna 2/12/2007                                                                                  Massimo Greco

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