massimo greco

 

 

 

Le competenze dell’organo consiliare tra vecchio e nuovo Ordinamento  

La riduzione delle competenze consiliari che è derivata dall’elezione diretta dell’Organo monocratico ha sempre formato oggetto di approfondita discussione dottrinale e, sempre più spesso, anche giurisprudenziale. Le funzioni del consiglio sono espressamente previste dalle norme volute dal legislatore, ma non sempre i consiglieri hanno accettato di limitare la propria azione politico-amministrativa alla fase d’indirizzo, a quella della programmazione ed a quella del controllo. In materia contabile e finanziaria ad esempio si continua a registrare molta confusione circa le competenze dell’organo consiliare e della giunta. Intanto è il caso di evidenziare come il T.U. sull’ordinamento degli enti locali, introdotto con il Dlgs. 267/2000, sia applicabile nella Regione Siciliana limitatamente alle parti relative all’ordinamento finanziario e contabile, giusto rinvio “dinamico” contenuto nell’art. 1, lett. I) della L.r 48/91 che ha recepito l’art. 55 della legge n. 142/90. Questo comporta che le disposizioni di tipo contabile-finanziario del T.U. (dall’art. 149 all’art. 269) vengono a sovrapporsi a quelle del previgente D.Lgs. 77/95.

Il consiglio, che è l’organo d’indirizzo e controllo politico-amministrativo, ha competenza in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, conti consuntivi ecc.. Tali competenze di tipo finanziario-contabile vanno integrate dalle disposizioni contenute negli artt. 174 e 175 del l T.U. Dalla lettura sistematica di dette fonti normative si evince che il bilancio annuale di previsione si caratterizza per la sua natura autorizzatoria, in ciò distinguendosi dal PEG, strumento quest’ultimo squisitamente gestionale la cui approvazione è demandata alla giunta: “il bilancio autorizza la spesa e stabilisce gli obiettivi ed i programmi di massima, il suo dettaglio è dato dai servizi, dalle risorse, dagli interventi” (Giuseppe Farneti, Gestione e contabilità dell’ente locale, Maggioli, Rimini, 2001). Infatti l’art. 169, 2° comma così recita: “il piano esecutivo di gestione contiene un’ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli”. La predisposizione del PEG è, dunque, prerogativa della Giunta, che “si inquadra nei poteri di indirizzo/controllo propri degli organi elettivi” (Giuseppe Farneti, op. cit.) divenendo la traduzione operativa del programma elettorale del Presidente della Provincia e della sua Giunta, ai fini della concreta attuazione nella gestione da parte dei responsabili dei servizi….” . Nel vigente ordinamento, quindi, il bilancio di previsione ed il PEG costituiscono peculiare espressione delle distinte prerogative, rispettivamente, del Consiglio e della Giunta nell’esercizio della loro funzione di indirizzo e controllo. Ne discende che il capitolo di spesa a cui faceva riferimento il consigliere per emendare il bilancio che veniva sottoposto alla propria attenzione prima della riforma dell’ordinamento è ormai un concetto alieno allo strumento finanziario. Infatti, la rinnovata configurazione del bilancio, mediante l’introduzione delle unità elementari, costituite da risorse ed interventi, ha inteso alleggerirlo dalla “specificazione” propria del capitolo quale momento gestionale, che permane invece tipicamente nel PEG. Pertanto il singolo consigliere potrà certamente emendare lo strumento finanziario di previsione nell’esercizio della propria funzione d’indirizzo politico e programmatorio, ma dovrà farlo senza utilizzare concetti e strumenti (capitoli, specificazione della spesa ecc..) che oggi vengono utilizzati solo dalla Giunta in occasione del PEG. Il consigliere potrà continuare ad esercitare il proprio diritto lavorando solo sulle unità elementari del bilancio di previsione: risorse ed interventi. Viziata per incompetenza sarà considerata, quindi, l’azione dell’organo consiliare, o del singolo consigliere, tendente ad approvare un movimento finanziario con i contenuti di specificazione tipici del “vecchio” capitolo di spesa.
 

Il Consigliere Provinciale

Enna,  16/06/2005  Massimo Greco
 

 

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