massimo greco

 

 

 

 

I Comuni chiedano i danni all’ATO rifiuti 

Fra i numerosi argomenti trattati in materia di gestione degli rifiuti, con particolare riferimento al caso ennese, ve n’è uno che non è stato toccato nemmeno di striscio. Mi riferisco all’azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori. Il comma 17 dell’art. 21 della L. r. 19/2005 ha ribadito l’obbligo dei Comuni soci della società d’ambito di prevedere nel proprio bilancio un capitolo per intervenire “sussidiariamente” rispetto alla propria società di ambito, dotandolo di “adeguata” capacità finanziaria, da stabilire secondo criteri di buon senso ed in considerazione della obbligatorietà dell’assicurazione degli equilibri economici e finanziari della società d’ambito stessa. Si ritiene quindi, che i Comuni soci, in sede di assemblea dei soci, debbano determinare in misura congrua il proprio intervento per la copertura dei costi, assicurando gradualità nel passaggio da copertura parziale a copertura integrale dei costi, così come prevede l’art. 238 del Dlgs n. 152/2006. I Comuni soci, pertanto, dovranno porre in essere gli atti necessari per l’aumento del capitale sociale ad almeno un milione di euro, in modo da consentire alla Società di ambito la possibilità di accesso al fondo di rotazione di cui al comma 17 dell’art. 21 della L. r. n. 19/2005. Se è vero quindi che i Comuni, nella qualità di socio dell’ATO, sono obbligati ad intervenire finanziariamente per consentire alla società d’ambito di coprire i costi sostenuti, è anche vero che questa azione sussidiaria non è scevra di alcune conseguenze sul piano delle responsabilità. Oltre alla responsabilità per danno erariale già argomentata in precedenza, ricorre infatti, la responsabilità sociale a cui sono chiamati gli amministratori dell’ATO, trattandosi di società per azioni disciplinata dal codice civile. In base all’art. 2392 c.c., gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. In particolare, l’oggetto della responsabilità degli amministratori verso la società attiene essenzialmente alla violazione di obblighi posti dalla legge o dallo statuto per colpa in commettendo o in vigilando in ordine all’andamento della gestione. In via giurisprudenziale è possibile delineare alcune fattispecie ritenute tipiche di responsabilità amministrativa come, ad esempio, nell’ipotesi di irregolarità contabili, cioè nel caso di tenuta irregolare e sommaria dei libri contabili e delle scritture contabili (Cass. civ., 9/07/1979, n. 3925; Cass. civ., 23/04/2003, n. 6471). Altro esempio emblematico (che calza a pennello con il caso dell’ATO rifiuti ennese) è costituito dall’inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, nonché dall’ipotesi di sottrazione di valori sociali. La responsabilità dell’amministratore può anche derivare infine, e comunque solo a titolo esemplificativo, dall’eventuale omissione di tutte quelle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la scelta di una certa operazione economica, operata in certe circostanze e con determinate modalità (Cass. Civ., 28/04/1997, n. 3652; Trib. Milano, 20/03/2003, Società, 2003). Gli oneri posti a carico degli amministratori di una s.p.a, per altro pubblica, sono particolarmente stringenti; non basta la diligenza dell’uomo medio, occorre la diligenza del buon amministratore determinata non in astratto, ma in funzione della natura dell’incarico e delle specifiche competenze dell’amministratore (Daria Perrone, “L’azione sociale di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori”, Diritto.it, settembre 2007). Morale della favola: i Comuni soci dell’ATO rifiuti sono obbligati a colmare le lacune finanziarie della società d’ambito, ma sono altrettanto obbligati, trattandosi di soci pubblici, a promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori che si sono resi responsabili di errori nella gestione della società. La mancata promozione di tale azione sociale di responsabilità comporterebbe l’assoggettamento dei Sindaci dei Comuni inadempienti alla Corte dei Conti per l’ipotesi, tutt’altro che irrealistica, di danno erariale.   

Enna,  1/11/2007

 

   Massimo Greco
 

 

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