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Oggetto: Concessione contributo finanziario
Interpellanza
Al Presidente della Provincia Reg.le
di Enna
E p.c. Al Presidente del Consiglio Prov.le
di Enna
Al Segretario Generale
Sede
Al Dirigente del Settore VII°
Sede
Premesso che:
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Con Determinazione Presidenziale n. 240 del 30/7/2004 codesta
Presidenza ha concesso un contributo di euro 2.500,00 alle
Associazioni Siciliane della Lombardia in occasione del II° raduno
che ha avuto sede nel territorio di Agira.
Evidenziato che:
-
Detto contributo è stato concesso ai sensi dell’art. 14 del
Regolamento per l’erogazione di contributi in concorso spese.
Considerato che:
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L’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 fissa un principio
generale dell’ordinamento ed impone che l’attività
dell’Amministrazione deve non solo essere preceduta da una adeguata
pubblicizzazione dell’avvio del procedimento, ma deve rispondere a
referenti di carattere assolutamente oggettivo, precedenti al
singolo provvedimento. Tale norma è pienamente applicabile anche
alla concessione di contributi e/o finanziamenti pubblici, la cui
attività concessoria posta in essere dalla P.A. è
procedimentalizzata, soggetta a precise regole di evidenza pubblica,
disposta con atto finale che è un provvedimento autoritativo tipico
(ossia assunto in esito all’esercizio di un potere previsto
dall’ordinamento) e che, come tale, deve ritenersi priva di alcun
margine di discrezionalità, se non nei limiti di fatto presupposti
ed esposti alla fede pubblica nella relativa procedura di evidenza.
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“I margini politici o discrezionali che l’Amministrazione pure
possiede – e possiede in maniera particolarmente estesa – devono
essere tutti assolti a livello di regolamentazione della procedura,
ossia al momento in cui vengono fissati (e resi noti) i criteri
generali che, ex art. 12 L. 241/90, disciplineranno il procedimento.
Ne consegue che la discrezionalità del provvedimento che viene ad
essere collegata alla competenza della Giunta come responsabile
dell’atto finale, cade insieme a quest’ultima………..stante il fatto
che l’adozione dell’atto da parte di organo incompetente risponde
alla cennata prassi di considerare la determinazione del quantum
come frutto di una scelta naturaliter priva di riscontri strutturali
nel procedimento e quindi la si ascrive alla potestà politica,
svincolata da criteri e postulati procedimentali”. (TAR Sicilia –
Catania, Sez. I°, sentenza 17 /06/2005 n. 1032).
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Il provvedimento di concessione di un contributo e/o finanziamento
pubblico da parte di un ente locale, è, quindi, un provvedimento di
competenza del dirigente o del responsabile apicale della struttura,
e non può formare oggetto né di deliberazione della Giunta né di
determinazione presidenziale, a pena di nullità, stante la
violazione dell’art. 107 del D.lgs 26/7/2000, che fonda la c.d.
“riserva di gestione” in favore dei dirigenti rispetto agli organi
politici.
Con la presente si interpella la S.V. per conoscere:
·
Quando è stata presentata l’istanza di contributo in questione,
considerato che stranamente non si evince dal provvedimento;
·
Il supporto normativo invocato, trattandosi di importo (2.500,00 euro)
superiore a quello previsto dall’art. 14 del Regolamento citato nella
determinazione presidenziale; la concessione del patrocinio consiste
unicamente nella fornitura di beni e servizi per un valore massimo di
1.000,00 euro.
·
Il supporto normativo che giustifica l’adozione del provvedimento a cura
di un organo politico, anziché del Dirigente.
Trattandosi di atto ispettivo a rilevante contenuto amministrativo è
auspicabile che la risposta che la S.V. fornirà allo Scrivente sia
adeguatamente supportata sotto l’aspetto giuridico.
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Il Consigliere Provinciale |
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Enna 15/07/2005 |
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Massimo
Greco |
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