massimo greco

 

 

 

 

Oggetto: Conferimento incarichi e consulenze esterne

                   Interpellanza

                                                                                                                             Al Presidente della Provincia Reg.le

di Enna

                                                                                              p.c.                         Al Presidente del Consiglio Prov.le

di Enna

Premesso che:

“Nel caso di incarichi e consulenze esterne, la P.A. deve costantemente uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità, dei quali è corollario, per jus receptum , il principio per cui essa, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto, residuando la possibilità di ricorrere a consulenti esterni solo per eventi straordinari, non sopperibili con la struttura burocratica dell’ente (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità degli amministratori, atteso che i compiti affidati al professionista esterno erano riconducibili a professionalità tutte presenti all’interno della struttura amministrativa, per esigenze non aventi carattere eccezionale, limitate nel tempo e necessarie per specifiche carenze professionali, senza che il ricorso all’affidamento esterno fosse giustificato dalla necessità di risoluzione di particolari e specifiche problematiche concretamente manifestatesi nel corso della gestione)” - Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. 10 gennaio 2003, n. 18; v. anche Corte dei Conti, Sez. Toscana n. 436 del 2002;

“La P.A. può affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di estranei, dotati di provata capacità professionale e di specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, in presenza di casi particolari e contingenti, ogni qualvolta si verifichino: a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo: le esposte considerazioni, in definitiva, se, da un lato attestano che nell'ordinamento vigente non sussiste un generale divieto per la Pubblica Amministrazione di ricorrere alla forma negoziale della locatio operis per l'assolvimento di determinati compiti, dall'altro, tuttavia, confermano che la utilizzazione di detto modulo contrattuale non può concretizzarsi se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra specificati, la cui mancanza comporta la sussistenza della responsabilità di cului che conferisce l’incarico” CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE CALABRIA - sentenza 8 aprile 2004 n. 273Pres. Oriani, Est. A. Buscema;

con la presente si interpella la S.V. per conoscere il numero dei consulenti esterni ad oggi incaricati da codesta Amministrazione, nonché il numero dei contrattisti (Co.co.co e/o altra tipologia di contratto) reclutati all’esterno della dotazione organica di cui l’Ente Provincia dispone.

Si chiede altresì di conoscere lo strumento amministrativo utilizzato per gli affidamenti di tali incarichi (Delibera di Giunta, Determina Presidenziale ecc..) e se gli stessi sono muniti del visto di regolarità tecnica.

                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    Il Consigliere Provinciale 

Enna 16/6/2005   

 Massimo Greco

 

 

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