massimo greco

 

Chi difende gli Enti Locali in Sicilia?

 

 

Se qualcuno aveva ancora dubbi sul potere invasivo della Regione Siciliana nei confronti degli Enti locali dell’isola, potrà leggere la recente sentenza 21 ottobre 2003 n. 314 della Corte Costituzionale per chiarirsi le idee. Trattasi della sentenza che boccia le cosiddette baby-pensioni. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del disegno di legge n.1176, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo “Estensione dell’applicazione dell’art.39 della legge 15 maggio 2000, n. 10” che, in base ad alcuni requisiti, estende ai dipendenti in servizio presso gli enti locali, al personale immesso in ruolo ai sensi della L. reg. 25 ottobre 1985 n.39 sull’occupazione giovanile, in atto in servizio presso le Aziende Sanitarie, ai dipendenti in servizio degli Enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti dei soppressi patronati scolastici inquadrati ai sensi della L. reg. 5 agosto 1982 n. 93, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 39 comma 2 L. reg. 15 maggio 2000 n. 10 in tema di anticipato collocamento a riposo.

In questa sede non importa commentare la sentenza della Corte ed il principio sancito che si impone a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, né sapere come mai il Commissario dello Stato non abbia sollevato alcun dubbio di costituzionalità per la precedente legge regionale n.10/2000 che stabilisce il collocamento a riposo anticipato dei dipendenti della regione siciliana, ma l’ennesima violazione dello status di autonomia degli enti locali previsto dagli artt. 5 e 128 della Costituzione (nella versione anteriore alla riforma del 2001). Infatti la censurata legge siciliana, in modo del tutto generico pone a carico degli enti preso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti. Così facendo, non solo non si adempie all’onere costituzionalmente garantito dall’art. 81, quarto comma, di indicare i mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese previste, in quanto ci si limita esclusivamente a menzionare i soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare, ma, come dice la Corte,  si finisce per incidere negativamente una seconda volta sull’autonomia degli enti locali, imponendo loro di impegnare proprie risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati da altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l’interesse al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi.

Solo la Corte Costituzionale può rendere giustizia agli enti locali, ma lo strumento per azionare l’eccezione di costituzionalità rimane nelle mani del Commissario dello Stato “in via d’azione” o nelle mani del Giudice “in via incidentale”. Non è forse maturato il momento storico per definire un nuovo sistema di garanzie attraverso il quale si riconosca anche a Comuni e Province la facoltà di ricorrere alla Corte Costituzionale nei casi in cui la legislazione statale e/o regionale sia lesiva della loro autonomia? Potrà bastare (ammesso che venga veramente varata dal Parlamento) l’istituzione di una seconda Camera (Senato delle Autonomie), con funzioni diversificate rispetto all’altra e che preveda in essa rappresentanti di tutti i livelli di governo territoriali?      

 

                                                                                                                    

 Il Consigliere Provinciale

Enna, 2/11/2003

 Massimo Greco