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massimo greco |
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Chi difende gli Enti Locali in Sicilia? |
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Se qualcuno aveva ancora
dubbi sul potere invasivo della Regione Siciliana nei confronti degli Enti
locali dell’isola, potrà leggere la recente sentenza 21 ottobre 2003 n.
314 della Corte Costituzionale per chiarirsi le idee. Trattasi della
sentenza che boccia le cosiddette baby-pensioni. La Corte dichiara
l’illegittimità costituzionale del disegno di legge n.1176, approvato
dall’Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo
“Estensione dell’applicazione dell’art.39 della legge 15 maggio
2000, n. 10” che, in base ad alcuni requisiti, estende ai dipendenti in
servizio presso gli enti locali, al personale immesso in ruolo ai sensi
della L. reg. 25 ottobre 1985 n.39 sull’occupazione giovanile, in atto
in servizio presso le Aziende Sanitarie, ai dipendenti in servizio degli
Enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti dei soppressi
patronati scolastici inquadrati ai sensi della L. reg. 5 agosto 1982 n.
93, l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 39 comma 2
L. reg. 15 maggio 2000 n. 10 in tema di anticipato collocamento a riposo. In questa sede non importa
commentare la sentenza della Corte ed il principio sancito che si impone a
qualunque tipo di potestà legislativa regionale, né sapere come mai il
Commissario dello Stato non abbia sollevato alcun dubbio di
costituzionalità per la precedente legge regionale n.10/2000 che
stabilisce il collocamento a riposo anticipato dei dipendenti della
regione siciliana, ma l’ennesima violazione dello status di autonomia
degli enti locali previsto dagli artt. 5 e 128 della Costituzione (nella
versione anteriore alla riforma del 2001). Infatti la censurata legge
siciliana, in modo del tutto generico pone a carico degli enti preso i
quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti. Così
facendo, non solo non si adempie all’onere costituzionalmente garantito
dall’art. 81, quarto comma, di indicare i mezzi finanziari necessari per
far fronte alle spese previste, in quanto ci si limita esclusivamente a
menzionare i soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare, ma, come dice
la Corte, si finisce per
incidere negativamente una seconda volta sull’autonomia degli enti
locali, imponendo loro di impegnare proprie risorse per finanziare
decisioni incidenti sui propri apparati da altri assunte e,
potenzialmente, anche in contrasto con l’interesse al buon funzionamento
dei propri apparati amministrativi. Solo la Corte Costituzionale può rendere giustizia agli enti locali, ma lo strumento per azionare l’eccezione di costituzionalità rimane nelle mani del Commissario dello Stato “in via d’azione” o nelle mani del Giudice “in via incidentale”. Non è forse maturato il momento storico per definire un nuovo sistema di garanzie attraverso il quale si riconosca anche a Comuni e Province la facoltà di ricorrere alla Corte Costituzionale nei casi in cui la legislazione statale e/o regionale sia lesiva della loro autonomia? Potrà bastare (ammesso che venga veramente varata dal Parlamento) l’istituzione di una seconda Camera (Senato delle Autonomie), con funzioni diversificate rispetto all’altra e che preveda in essa rappresentanti di tutti i livelli di governo territoriali?
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