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Al Presidente del Consiglio Prov.le
di E n n a
Oggetto: Diffida per revoca in autotutela
Con la presente i sottoscritti Consiglieri provinciali,
Premesso che:
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Il Consiglio provinciale è stato convocato da codesta Presidenza in
seduta straordinaria ed urgente per la giornata odierna, martedì
27/11/2007 con inizio previsto per le ore 9.00, con all’ordine del
giorno le deliberazioni in ordine al Piano Triennale delle Opere
Pubbliche ed alle Variazioni di Assestamento Generale del Bilancio di
previsione per l’anno 2007;
·
Per tale convocazione la Presidenza del Consiglio ha, unilateralmente,
deciso una data (quella odierna) diversa da quella concordata dalla
conferenza dei capi-gruppo (mercoledì pomeriggio);
·
L’avviso in ordine alla convocazione urgente e straordinaria del
Consiglio, unitamente al cambiamento della data, è avvenuta solo
attraverso lo strumento telefonico, curato dagli Uffici di Presidenza;
Considerato che:
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Suddetta convocazione non presenta i caratteri della straordinarietà
e dell’urgenza prescritti dal regolamento del Consiglio, stante
l’assenza di qualsiasi motivazione probatoria a supporto contenuta
nel corpo dell’avviso di convocazione;
-
“le evenienze che giustificano le sedute urgenti con disposizioni
che, in quanto incidenti sulla formazione del singolo consigliere
non possono che essere, come correttamente rilevato dal ricorrente,
motivatamente ed espressamente rappresentate nella preparazione
della seduta urgente” (Tar Latina, 16/10/2007 n. 855);
-
Nessuna evenienza si evince, altresì, dal corpo delle deliberazioni
oggetto dell’ordine del giorno;
-
Che il termine del 30 novembre entro il quale approvare la
variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2007 non è
perentorio bensì ordinatorio e che, comunque, non può essere
addebitato alla volontà dei singoli consiglieri l’approssimarsi
della data di scadenza visto che il Presidente del Consiglio ben
poteva, in assenza di eventi e/o documenti impeditivi, convocare il
Consiglio in tempo utile;
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Appaiono pertanto del tutto indimostrate le circostanze che hanno
indotto la Presidenza del Consiglio a convocare il Consiglio
provinciale in seduta urgente;
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Non è revocato in dubbio che la convocazione del Consiglio
provinciale con il sistema dell’urgenza ha ridotto e compresso le
prerogative delle commissioni consiliari costrette ad esprimere
parere preventivo in una sola seduta. A compendio è il caso di
evidenziare come la commissione ai lavori pubblici, tenuta ad
esprimere il parere sulla delibera del Piano Triennale delle OO.PP.,
non potendosi esprimere in tempo utile, è stata convocata in data
odierna ed alla stessa ora prevista per l’inizio della seduta del
Consiglio provinciale (ore 9.00);
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Le prerogative dei singoli consiglieri provinciali, in ordine
all’adeguata informazione e conoscenza dei lavori preparatori
all’ordine del giorno, risultano inequivocabilmente compresse da una
immotivata convocazione urgente dell’Organo assembleare;
Evidenziato che:
·
In genere la legittimazione a ricorrere da parte di un componente di
organo collegiale è stata ammessa solo per quelle deliberazioni
collegiali che investano direttamente la sua sfera giuridica o quando le
norme che attengono al procedimento formativo dell’atto collegiale siano
state violate in modo tale che egli non sia stato posto in condizione di
poter svolgere regolarmente il proprio ufficio (Cons. di Stato, sez.
V°, n. 1437 del 3.12.1955 e n. 40 del 28.1.1972).
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Le ipotesi di irritualità della convocazione, inosservanza
dell’ordine del giorno ed irregolare costituzione dell’organo
consiliare, arrecando un vulnus o una deminutio dello
jus in officium e pregiudicando l’esercizio delle prerogative
del consigliere comunale, rientrano tra quelle nelle quali per
costante giurisprudenza, il consigliere ha legittimazione attiva ad
impugnare una delibera dell’organo innanzi al giudice
amministrativo;
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“Gli
atti di convocazione di un organo collegiale hanno natura
preparatoria rispetto all’atto finale, adottato dall’organo che si
assume irregolarmente convocato, che solo può essere lesivo di
posizione giuridica soggettiva di terzi; pertanto le irregolarità
degli atti di convocazione possono essere contestati solo unitamente
alla impugnativa dei provvedimenti adottati dall’organo collegiale”
(T.A.R. Lazio, sez. III, 17 aprile 1978, n. 324).
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La convocazione in questione appare illegittima per i seguenti
motivi: violazione della norma del regolamento del Consiglio in
ordine alle procedure da seguire nei casi di urgenza e
straordinarietà; violazione della legge n. 241/90 per difetto di
motivazione; eccesso di potere per indimostrata esistenza di
evenienze che giustificano la convocazione urgente del consiglio;
Con la presente si Diffida codesta Presidenza a revocare in autotutela
l’avviso di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per la
data odierna ed a riconvocare la conferenza dei capi-gruppo per
concordare una convocazione ordinaria del Consiglio provinciale.
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Il Consigliere Provinciale |
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Enna 27/11/2007 |
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Massimo
Greco |
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