massimo greco

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Prov.le

                                                                                                                                                             di E n n a 

Oggetto: Diffida per revoca in autotutela

 

 

                Con la presente i sottoscritti Consiglieri provinciali,

 

Premesso che:

 

·         Il Consiglio provinciale è stato convocato da codesta Presidenza in seduta straordinaria ed urgente per la giornata odierna, martedì 27/11/2007 con inizio previsto per le ore 9.00, con all’ordine del giorno le deliberazioni in ordine al Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed alle Variazioni di Assestamento Generale del Bilancio di previsione per l’anno 2007;

 

·         Per tale convocazione la Presidenza del Consiglio ha, unilateralmente, deciso una data (quella odierna) diversa da quella concordata dalla conferenza dei capi-gruppo (mercoledì pomeriggio);

 

·         L’avviso in ordine alla convocazione urgente e straordinaria del Consiglio, unitamente al cambiamento della data, è avvenuta solo attraverso lo strumento telefonico, curato dagli Uffici di Presidenza;

 

Considerato che:

 

  • Suddetta convocazione non presenta i caratteri della straordinarietà e dell’urgenza prescritti dal regolamento del Consiglio, stante l’assenza di qualsiasi motivazione probatoria a supporto contenuta nel corpo dell’avviso di convocazione;

 

  • le evenienze che giustificano le sedute urgenti con disposizioni che, in quanto incidenti sulla formazione del singolo consigliere non possono che essere, come correttamente rilevato dal ricorrente, motivatamente ed espressamente rappresentate nella preparazione della seduta urgente” (Tar Latina, 16/10/2007 n. 855);

 

  • Nessuna evenienza si evince, altresì, dal corpo delle deliberazioni oggetto dell’ordine del giorno;

 

  • Che il termine del 30 novembre entro il quale approvare la variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2007 non è perentorio bensì ordinatorio e che, comunque, non può essere addebitato alla volontà dei singoli consiglieri l’approssimarsi della data di scadenza visto che il Presidente del Consiglio ben poteva, in assenza di eventi e/o documenti impeditivi, convocare il Consiglio in tempo utile;

 

  • Appaiono pertanto del tutto indimostrate le circostanze che hanno indotto la Presidenza del Consiglio a convocare il Consiglio provinciale in seduta urgente;

 

  • Non è revocato in dubbio che la convocazione del Consiglio provinciale con il sistema dell’urgenza ha ridotto e compresso le prerogative delle commissioni consiliari costrette ad esprimere parere preventivo in una sola seduta. A compendio è il caso di evidenziare come la commissione ai lavori pubblici, tenuta ad esprimere il parere sulla delibera del Piano Triennale delle OO.PP., non potendosi esprimere in tempo utile, è stata convocata in data odierna ed alla stessa ora prevista per l’inizio della seduta del Consiglio provinciale (ore 9.00);

 

  • Le prerogative dei singoli consiglieri provinciali, in ordine all’adeguata informazione e conoscenza dei lavori preparatori all’ordine del giorno, risultano inequivocabilmente compresse da una immotivata convocazione urgente dell’Organo assembleare;

 

Evidenziato che:

 

·         In genere la legittimazione a ricorrere da parte di un componente di organo collegiale è stata ammessa solo per quelle deliberazioni collegiali che investano direttamente la sua sfera giuridica o quando le norme che attengono al procedimento formativo dell’atto collegiale siano state violate in modo tale che egli non sia stato posto in condizione di poter svolgere regolarmente il proprio ufficio (Cons. di Stato, sez. V°,  n. 1437 del  3.12.1955 e n. 40 del 28.1.1972).

 

  • Le ipotesi di irritualità della convocazione, inosservanza dell’ordine del giorno ed irregolare costituzione dell’organo consiliare, arrecando un vulnus o una deminutio dello jus in officium e pregiudicando l’esercizio delle prerogative del consigliere comunale, rientrano tra quelle nelle quali per costante giurisprudenza, il consigliere ha legittimazione attiva ad impugnare una delibera dell’organo innanzi al giudice amministrativo;

 

  • Gli atti di convocazione di un organo collegiale hanno natura preparatoria rispetto all’atto finale, adottato dall’organo che si assume irregolarmente convocato, che solo può essere lesivo di posizione giuridica soggettiva di terzi; pertanto le irregolarità degli atti di convocazione possono essere contestati solo unitamente alla impugnativa dei provvedimenti adottati dall’organo collegiale” (T.A.R. Lazio, sez. III, 17 aprile 1978, n. 324).

 

  • La convocazione in questione appare illegittima per i seguenti motivi: violazione della norma del regolamento del Consiglio in ordine alle procedure da seguire nei casi di urgenza e straordinarietà; violazione della legge n. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per indimostrata esistenza di evenienze che giustificano la convocazione urgente del consiglio;

 

Con la presente si Diffida codesta Presidenza a revocare in autotutela l’avviso di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per la data odierna ed a riconvocare la conferenza dei capi-gruppo per concordare una convocazione ordinaria del Consiglio provinciale.

 

    Il Consigliere Provinciale 

Enna 27/11/2007

 Massimo Greco

 

 

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