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Fuga da consorzi e società
Da un paio di anni si registra in provincia di Enna un fenomeno
assai curioso che interessa il modello associativo di tipo
consortile a cui hanno fatto riferimento tanti Comuni per la
gestione unitaria di alcuni servizi. Consorzi e società
pubbliche, che hanno tracciato gli indirizzi delle politiche
locali nei primi anni novanta, sono diventati incubi
istituzionali dai quali uscire quanto prima. Sono infatti
diventati solo dei “carrozzoni” pubblici che non erogano più
alcun servizio utile alla collettività, che non promuovono alcun
vantaggio competitivo per i Comuni soci e che necessitano solo
ai partiti politici per distribuire incarichi di “sottogoverno”
nei vari consigli di amministrazione. Alcune tipologie di
consorzi pubblici, avendo uno status giuridico vincolato dalla
legge, nascono dall’alto e, pertanto, diventa difficile se non
impossibile deliberare la fuoriuscita del Comune socio senza
violare il principio costituzionale della leale collaborazione
fra le Istituzioni (le società d’ambito per la gestione dei
rifiuti e delle risorse idriche sono l’esempio più
rappresentativo). Altre tipologie sono invece nate dal basso
attraverso un accordo negoziale tra coloro che ne hanno
condiviso la genesi. E’ il caso dell’Area di Sviluppo
Industriale, dell’Ente Parco Floristella, dell’Ente Autodromo di
Pergusa, dell’Ente Biennale di Archeologia e del Consorzio
Ennese Universitario. Da tutti questi Consorzi, nonostante le
resistenze della politica, è iniziato l’esodo ed alcuni Enti,
non solo comunali, hanno pure attivato dei veri e propri
contenziosi per ottenerne l’esclusione. Altri, nella speranza di
essere “sbattuti” fuori non pagano la quota annuale da diversi
anni. Tuttavia, la fregatura è dietro l’angolo, e non sempre,
anche nel caso dei Consorzi nati autonomamente dal basso, è
possibile ottenere facilmente il recesso. Il recesso di un
Comune componente da un Consorzio tra enti locali – nel caso in
cui non esista alcuna specifica disposizione nello Statuto
consortile che legittimi un recesso unilaterale o una
modificazione soggettiva con procedure specifiche e più
semplificate – era disciplinato dall’art. 164 T.U. 3/03/1934 n.
383, il quale espressamente richiedeva, per le modifiche della
composizione dei Consorzi tra enti locali, la medesima procedura
prevista per la loro costituzione; anche dopo l’abrogazione di
tale norma, a seguito dell’entrata in vigore della legge n.
142/1990, è comunque necessaria l’accettazione da parte
dell’Assemblea consortile perché il recesso di un componente dal
Consorzio possa considerarsi legittimo (Cons di St., sez. V,
sent.
11/03/2005 n. 1037; Tar Brescia, sent.
11/04/2005, n. 303; Cons di St. sez. V, sent. 13/10/2005 n.
5660). Non solo, se non si fa attenzione è possibile che al
danno possa anche seguire la beffa per il Comune che vuole
recedere. Infatti, il Comune che recede al di fuori dei casi
consentiti e senza nemmeno allegare una giusta causa, nella
sostanza rifiuta di compiere ulteriormente le prestazioni
previste dal contratto di consorzio, e di contro rifiuta di
avvantaggiarsi di quanto in base a detto contratto gli spetti.
In tal caso potrebbe configurarsi l’ipotesi di inadempimento al
contratto in parola, che comporta per il principio generalissimo
dell’art. 1218 del codice civile, l’obbligo di risarcire il
danno (Fabrizio Gaverini, “Il risarcimento del danno per recesso
da un consorzio costituito ai sensi dell’art. 30 Dlgs n.
267/2000”, Lexitalia n. 7-8/2005).
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Enna, 29/11/2007 |
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Massimo Greco
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