massimo greco

 

 

 

 

Fuga da consorzi e società 

Da un paio di anni si registra in provincia di Enna un fenomeno assai curioso che interessa il modello associativo di tipo consortile a cui hanno fatto riferimento tanti Comuni per la gestione unitaria di alcuni servizi. Consorzi e società pubbliche, che hanno tracciato gli indirizzi delle politiche locali nei primi anni novanta, sono diventati incubi istituzionali dai quali uscire quanto prima. Sono infatti diventati solo dei “carrozzoni” pubblici che non erogano più alcun servizio utile alla collettività, che non promuovono alcun vantaggio competitivo per i Comuni soci e che necessitano solo ai partiti politici per distribuire incarichi di “sottogoverno” nei vari consigli di amministrazione. Alcune tipologie di consorzi pubblici, avendo uno status giuridico vincolato dalla legge, nascono dall’alto e, pertanto, diventa difficile se non impossibile deliberare la fuoriuscita del Comune socio senza violare il principio costituzionale della leale collaborazione fra le Istituzioni (le società d’ambito per la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche sono l’esempio più rappresentativo). Altre tipologie sono invece nate dal basso attraverso un accordo negoziale tra coloro che ne hanno condiviso la genesi. E’ il caso dell’Area di Sviluppo Industriale, dell’Ente Parco Floristella, dell’Ente Autodromo di Pergusa, dell’Ente Biennale di Archeologia e del Consorzio Ennese Universitario. Da tutti questi Consorzi, nonostante le resistenze della politica, è iniziato l’esodo ed alcuni Enti, non solo comunali, hanno pure attivato dei veri e propri contenziosi per ottenerne l’esclusione. Altri, nella speranza di essere “sbattuti” fuori non pagano la quota annuale da diversi anni. Tuttavia, la fregatura è dietro l’angolo, e non sempre, anche nel caso dei Consorzi nati autonomamente dal basso, è possibile ottenere facilmente il recesso. Il recesso di un Comune componente da un Consorzio tra enti locali – nel caso in cui non esista alcuna specifica disposizione nello Statuto consortile che legittimi un recesso unilaterale o una modificazione soggettiva con procedure specifiche e più semplificate – era disciplinato dall’art. 164 T.U. 3/03/1934 n. 383, il quale espressamente richiedeva, per le modifiche della composizione dei Consorzi tra enti locali, la medesima procedura prevista per la loro costituzione; anche dopo l’abrogazione di tale norma, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 142/1990, è comunque necessaria l’accettazione da parte dell’Assemblea consortile perché il recesso di un componente dal Consorzio possa considerarsi legittimo (Cons di St., sez. V, sent. 11/03/2005 n. 1037; Tar Brescia, sent. 11/04/2005, n. 303; Cons di St. sez. V, sent. 13/10/2005 n. 5660). Non solo, se non si fa attenzione è possibile che al danno possa anche seguire la beffa per il Comune che vuole recedere. Infatti, il Comune che recede al di fuori dei casi consentiti e senza nemmeno allegare una giusta causa, nella sostanza rifiuta di compiere ulteriormente le prestazioni previste dal contratto di consorzio, e di contro rifiuta di avvantaggiarsi di quanto in base a detto contratto gli spetti. In tal caso potrebbe configurarsi l’ipotesi di inadempimento al contratto in parola, che comporta per il principio generalissimo dell’art. 1218 del codice civile, l’obbligo di risarcire il danno (Fabrizio Gaverini, “Il risarcimento del danno per recesso da un consorzio costituito ai sensi dell’art. 30 Dlgs n. 267/2000”, Lexitalia n. 7-8/2005).

                                                                             

 

Enna,  29/11/2007  Massimo Greco
 

 

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