massimo greco

 

 

 

 

Chi paga la gestione allegra delle società? 

Se la l’ATO Enna-Euno è nata fin dall’inizio come una società a totale partecipazione pubblica pera la presenza di tutti i Comuni e della Provincia, Sicilia Ambiente, invece, lo è diventata solo per l’occasione, ghiotta direbbero in tanti, di gestire direttamente il servizio d’igiene ambientale. Ma il passaggio da un soggetto di diritto privato ad un soggetto di diritto pubblico non è cosa da poco e forse bisognerebbe ricordarlo ai dirigenti di queste mega società. Infatti, se in presenza di un privato nella composizione azionaria nessun obbligo di legge gravava sulla gestione in ordine all’acquisto di beni, forniture e servizi, la totale partecipazione pubblica comporta il “fastidioso” assoggettamento della società alle regole dell’evidenza pubblica e, in particolare, alla disciplina di cui alla direttiva comunitaria n. 92/50 del Consiglio CEE del 18 giugno 1992 ed al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici e servizi. Nei confronti dell’attuale modello statutario di Sicilia Ambiente ricorrono infatti tutti e tre gli indicatori di riconoscimento dell’organismo di diritto pubblico: personalità giuridica, soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale – sottoposizione ad influenza pubblica. Altra conseguenza immediata è rappresentata dalla legittimazione passiva dei propri amministratori alla giurisdizione della Corte dei Conti. La lettura dell’art. 102, comma 2, della Costituzione (secondo cui “la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”), alla luce delle recenti riforme in materia di pubblica amministrazione, evidenzia non tanto la qualificazione pubblica del soggetto eventualmente convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa, potendo esso non essere caratterizzato da un regime pubblicistico, quanto alla qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie gestite dal soggetto convenuto nel predetto giudizio. Del resto la Corte Costituzionale (sent. n. 466 del 1993) aveva già affermato come fosse proprio la distinzione tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale a comportare la sottoposizione al controllo della Corte dei Conti degli enti pubblici trasformati in società per azioni a capitale totalmente pubblico. E’ altresì utile ricordare che ai fini dell’esimente di responsabilità amministrativa la definizione di organo politico è pacificamente ristretta ai soli vertici degli enti esponenziali con base elettiva che hanno fatto affidamento alle decisioni degli organi amministrativi degli enti medesimi, mentre deve essere negata per tutti gli altri enti pubblici e, in modo particolare per un Consiglio di Amministrazione di un Ente che, per definizione, amministra, conseguentemente, i suoi componenti devono in prima persona attivarsi perché le scelte rispondano ai fini istituzionali, nonché devono osservare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza richiesti dal legislatore (Corte dei Conti, sez. Reg. Abruzzo, sent. 14/01/2005 n. 67).                                                                                                       

Enna, 29/09/2007

 

   Massimo Greco
 

 

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