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Oggetto: Nomina esperto Interpellanza
Al Presidente della Provincia Reg.le di E n n a p.c. Al Presidente del Consiglio Prov.le di E n n a p.c. Al Dirigente del I° Settore p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti Sede Premesso che codesta Presidenza con nota n. 397 del 12/09/2003 e nota n. 268 del 6/09/2004 ha nominato un professionista esterno quale esperto ai sensi dell’art. 32 comma 4° dello Statuto Provinciale; Evidenziato che: - suddette Determinazioni Presidenziali sono sprovviste del visto di regolarità tecnica, presentando solamente quello di regolarità contabile;
- “nel caso di incarichi e consulenze esterne, la P.A. deve costantemente uniformare i propri comportamenti a criteri di legalità, economicità, efficienza ed imparzialità, dei quali è corollario, per jus receptum , il principio per cui essa, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto, residuando la possibilità di ricorrere a consulenti esterni solo per eventi straordinari, non sopperibili con la struttura burocratica dell’ente (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta sussistente la responsabilità degli amministratori, atteso che i compiti affidati al professionista esterno erano riconducibili a professionalità tutte presenti all’interno della struttura amministrativa, per esigenze non aventi carattere eccezionale, limitate nel tempo e necessarie per specifiche carenze professionali, senza che il ricorso all’affidamento esterno fosse giustificato dalla necessità di risoluzione di particolari e specifiche problematiche concretamente manifestatesi nel corso della gestione)” - Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. 10 gennaio 2003, n. 18; v. anche Corte dei Conti, Sez. Toscana n. 436 del 2002;
- “la P.A. può affidare il perseguimento di determinate finalità all'opera di estranei, dotati di provata capacità professionale e di specifica conoscenza tecnica della materia di cui vengono chiamati ad occuparsi, in presenza di casi particolari e contingenti, ogni qualvolta si verifichino: a) la straordinarietà e l'eccezionalità delle esigenze da soddisfare; b) la mancanza di strutture e di apparati preordinati al loro soddisfacimento, ovvero, pur in presenza di detta organizzazione, la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo: le esposte considerazioni, in definitiva, se, da un lato attestano che nell'ordinamento vigente non sussiste un generale divieto per la Pubblica Amministrazione di ricorrere alla forma negoziale della locatio operis per l'assolvimento di determinati compiti, dall'altro, tuttavia, confermano che la utilizzazione di detto modulo contrattuale non può concretizzarsi se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti sopra specificati, la cui mancanza comporta la sussistenza della responsabilità di cului che conferisce l’incarico” CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. REGIONE CALABRIA - sentenza 8 aprile 2004 n. 273 – Pres. Oriani, Est. A. Buscema; con la presente si interpella la S.V. per conoscere
E’ il caso di sottolineare quanto evidenziato altresì dalla Corte dei Conti con la deliberazione citata e cioè che “la trasmissione degli atti di affidamento di incarichi a questa Sezione di controllo, non esclude la persistenza, in capo agli organi amministrativi e di controllo interno degli enti interessati, dell’obbligo di denunziare direttamente alla Procura della Corte dei Conti le ipotesi di danno erariale rilevate”. Trattandosi di atto ispettivo a rilevante contenuto amministrativo è auspicabile che la risposta che la S.V. fornirà allo Scrivente sia adeguatamente supportata sotto l’aspetto giuridico.
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