massimo greco |
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Oggetto: Applicazione art. 19
L.R. n° 30/2000
Interpellanza
Al Sig. Presidente della Provincia Reg.le
di E n n a
Al Sig. Presidente del Consiglio prov.le
di E n n a
Nel prendere atto che il problema relativo all’oggetto, non è
stato ancora risolto a differenza di tanti altri Enti Locali siciliani,
con la presente il Sottoscritto intende sottolineare quanto segue: Ø
Il 7° comma della legge in
questione prevede che “i regolamenti degli enti possono prevedere che
all’interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di
presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità
comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di
indennità di funzione per i consiglieri prevede l’applicazione di
detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza degli
organi collegiali”. Ø
L’individuazione della misura
minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è stata
demandata al Regolamento emanato con il Decreto Presidenziale n° 19 del
18 ottobre 2001. Ø
Con la legge 265/99, i cui
contenuti sono confluiti nel Testo Unico, il legislatore ha voluto
assegnare un nuovo e più pregnante ruolo al consiglio ed ai consiglieri e
puntando decisamente sulla funzione del presidente del Consiglio, come
garante di un consapevole adempimento del ruolo di consigliere, attraverso
l’esercizio della funzione di assicurare un’adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle
questioni sottoposte al consiglio. Funzione, questa, che presuppone una
presenza dei consiglieri presso l’ente che non si esaurisce
esclusivamente nella partecipazione alle sedute del consiglio o delle
commissioni consiliari, ma che si estende alla partecipazione alle
riunioni di gruppo come momento di partecipazione alla funzione politica,
di elaborazione di proposte, di studio delle proposte presentate
all’ordine del giorno o in corso di elaborazione, nonché alla
partecipazione ad iniziative promosse dal Presidente del consiglio al fine
di assicurare l’informazione preventiva, elemento fondamentale per
consentire ai consiglieri di svolgere il proprio compito non solo con
consapevolezza, ma, soprattutto, con continuità, presidiando, dunque,
l’ente. Ø
Essendo questa la ratio della
riforma, il legislatore ha rimesso agli statuti la possibilità di
consentire la trasformazione del gettone in indennità, trasformando la
natura del compenso forfettizzato da risarcitoria in remuneratoria, in
considerazione dell’ampiezza e della continuità delle funzioni svolte. Ø
Se così è, come in effetti
appare allora il computo degli oneri finanziari a carico dell’Ente non
può essere meramente ragionieristico, come suggerisce altro avviso
circolato in questi giorni. Ø
Il computo deve essere
necessariamente un altro, viceversa non ci sarebbe alcuna differenza tra
indennità e gettone di presenza. L’Ente deve assicurare che col
passaggio dal regime del gettone di presenza a quello dell’indennità
non si sfori l’ammontare complessivo degli oneri finanziari sostenuti
dall’ente mediante lo statuto, magari facendo riferimento all’ultimo
anno e tenendo nel debito conto degli eventuali aumenti determinati
dall’applicazione del DM 119/2000, per effetto dei quali occorrerebbe
attualizzare l’ammontare delle spese ante applicazione del decreto al
volume della spesa causato dall’applicazione del decreto. Ø
Compiuta questa operazione, il
passaggio dal regime del gettone a quello dell’indennità deve solamente
assicurare che: a) non si sfori l’ammontare massimo della cifra
stabilita; b) non si attribuisca al consigliere che opti per l’indennità
un compenso superiore al terzo dell’indennità del Presidente della
Provincia; Ø
E’ ovvio che la
forfetizzazione potrà comportare che un collega consigliere meno presente
di altri alle sedute del consiglio e delle commissioni e negli altri
momenti di funzionamento e svolgimento del proprio ruolo “guadagni” di
più rispetto ad un altro consigliere più motivato, slegando
completamente il confronto tra la quantità di sedute di un anno rispetto
all’anno precedente, nonché tra le sedute preventivate e quelle
effettivamente svolte. Questa elasticizzazione del singolo emolumento è
conforme alla volontà del legislatore di remunerare il consigliere non
per la mera presenza in consiglio e in commissione, ma per lo svolgimento
della funzione. Ø
D’altra parte la legge
regionale citata prevede l’applicazione di detrazioni dell’indennità
nel caso di assenza ingiustificata alle sedute degli organi collegiali.
Così come è possibile prevedere (nel regolamento consiliare) ulteriori
casi di detrazioni introducendo una disciplina di dettaglio più rigida,
se tale disciplina è finalizzata a garantire la corretta applicazione del
principio. Ø
La Provincia. Dunque, ha nel
regolamento di funzionamento del consiglio lo strumento per evitare che i
consiglieri “pigri” optino per il regime dell’indennità al solo
scopo di avere una “rendita”, nonché nel computo dell’onere annuo
assestato, e conseguentemente nel bilancio, gli strumenti per il controllo
contabile del volume complessivo della spesa, senza cadere in visioni
ossessivamente restrittive, come quelle proposte dagli uffici, che si
rivelano poco conformi all’intento del legislatore e che riducono
l’indennità ad un modo diverso di attribuire pur sempre il gettone di
presenza. Tutto ciò premesso, con la presente si interpellano le SS.LL. per
conoscere i motivi ostativi all’applicazione di detto dettato normativo. .
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