massimo greco

 

 

 

 

Interesse pubblico ed interesse privato 

Secondo l’attuale dispositivo dell’art. 42 della Costituzione, la proprietà è pubblica o privata. Sul piano dei contenuti, la differenza concettuale ci porterebbe lontano, in ambiti anche di carattere filosofico che meriterebbero una specifica trattazione del tema. Qui ci interessa evidenziare l’aspetto formale e normativo, così come sancito dalla Costituzione. Il legislatore costituzionale ha marcato nettamente un confine tra tutto ciò che appartiene al privato e tutto ciò che, invece, è di tutti, della collettività. Da questo spartiacque ne deriva un legittimo esercizio in termini di interessi privati ed interessi pubblici, entrambi potenzialmente meritevoli di tutela giuridica. La Pubblica Amministrazione, quindi, non è altro che la complessa articolazione di strutture, organizzate in modo da perseguire, in concreto, gli interessi pubblici, cioè gli interessi generali della comunità. Lo Stato affida alla Pubblica Amministrazione la funzione di controllare e di gestire tutto ciò che è d’interesse pubblico, mentre affida alle regole del codice civile o del diritto comune, la tutela di tutto ciò che è d’interesse privato. L’evoluzione normativa ha, tuttavia, creato degli spazi in cui non è semplice individuare il confine tra ciò che è d’interesse pubblico e ciò che è d’interesse privato. La miscelazione tra elementi aziendalistici, tipici dell’impresa e del mercato, ed elementi quali la finalità pubblica, tipici della Pubblica Amministrazione, ha generato confusione tra gli addetti ai lavori, tanto da utilizzare le regole del diritto comune e quelle pubblicistiche del diritto amministrativo solo sulla base di convenienze congiunturali. La gestione degli enti pubblici economici, delle ss.pp.aa. miste pubblico-privato a prevalente capitale pubblico locale e, più recentemente, delle società d’ambito per la gestione dei servizi idrici ed ambientali ne sono l’esempio più significativo. Gli Amministratori di tali enti non si sono affatto preoccupati in tempo di approfondire lo status dell’ente, alla cui guida sono stati chiamati, ed hanno agito con le regole del diritto comune pur di sfuggire alle regole pubblicistiche. Occorre obbligatoriamente aspettare le condanne della Corte dei Conti per comprendere quanto, in modo inequivocabile sentenziato dal Consiglio di Stato nel dicembre 2004, secondo cui “Il faro della trasparenza è l’interesse collettivo, quello stesso perseguito dall’art. 97 della Costituzione. E l’interesse collettivo merita identica tutela anche nel caso di gestione dei servizi pubblici, poco importando sotto tale aspetto se esso sia svolto da un soggetto pubblico o da un privato in regime di mercato e concorrenza o di esclusiva. Infatti, anche l’attività degli enti pubblici economici e dei gestori di servizi pubblici quando si manifesta nella gestione di interessi pubblici, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Essa, pur se sottoposta di regola al diritto comune, è svolta, oltre che nell’interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività ed ha rilievo pubblicistico, sicchè si deve attenere ai principi della trasparenza e del buon andamento della pubblica amministrazione”.

Il Consigliere Provinciale

 

Enna 20/ 6/2006

 Massimo Greco
 

 

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