massimo greco

 

 

 

 

La Kore come la Lumsa? 

Lo status giuridico della Libera Università Kore di Enna continua ad essere oggetto di riflessione dei più attenti, ma anche di semplici cittadini allorquando cercano di comprendere cosa differenzia Kore dalle classiche università statali di Messina, Catania e Palermo. Il Ministro dell’Università con Decreto del 5 maggio 2005, ha istituito la Libera Università della Sicilia Kore non statale legalmente riconosciuta. Questo provvedimento comporta certamente due cose: il riconoscimento della personalità giuridica di Kore; l’individuazione di una università non statale. Questi due elementi, connessi tra loro, concorrono altresì con altri elementi a configurare, o meno, l’ipotesi di considerare Kore un organismo di diritto pubblico. Non è una riflessione di poco conto, poiché in quest’ultima ipotesi Kore dovrebbe essere assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica e, in particolare, alla disciplina di cui alla direttiva comunitaria n. 92/50 del Consiglio CEE del 18 giugno 1992 ed al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici e servizi. Altra conseguenza immediata è rappresentata dalla legittimazione passiva dei propri amministratori alla giurisdizione della Corte dei Conti. La lettura dell’art. 102, comma 2, della Costituzione (secondo cui “la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge”), alla luce delle recenti riforme in materia di pubblica amministrazione, evidenzia non tanto la qualificazione pubblica del soggetto eventualmente convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa, potendo esso non essere caratterizzato da un regime pubblicistico, quanto alla qualificazione oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie gestite dal soggetto convenuto nel predetto giudizio. Le Libere Università non statali, quindi, possono essere totalmente pubbliche come la Kore o miste pubblico/privato come la Lumsa. Nel caso della Lumsa, ha osservato il TAR Lazio – Sez. III, Sent. 18/01/2005 n. 351 – pur esistendo il profilo soggettivo (personalità giuridica) ed il profilo oggettivo (finalità pubblica) necessari ai fini del riconoscimento della qualità di organismo di diritto pubblico, la partecipazione finanziaria, anche se minoritaria, di soggetti privati, presenti altresì negli organi di governo dell’Ente, esclude, per difetto di giurisdizione, la sottoposizione degli atti emessi dalla stessa al Giudice Amministrativo e pertanto dall’ambito di soggezione alla disciplina del decreto legislativo n. 157/95.       

Enna,  22/11/2006

 

   Massimo Greco
 

 

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