Restituiamo il mal tolto ai cittadini!!
Il dibattito su come ridurre i costi della politica rimane
sempre attuale nonostante l’apparente miglioramento dello
stato dei conti pubblici. Il debito pubblico rimane sempre
allarmante e la contrazione della spesa pubblica non può non
coinvolgere anche i costi più propriamente connessi alla
politica. Anche nella finanziaria per l’anno in corso “la
mazzata” c’è stata, e i malesseri avvertiti dai vai
consiglieri di amministrazione di enti, commissioni,
comitati e strutture di governo, sono ancora evidenti. Ma la
riduzione dei benefici economici comunque spettanti agli
amministratori pubblici per la partecipazione ad organi
collegiali in ragione della carica rivestita, era già
prevista nella precedente finanziaria nazionale. L’art. 1,
comma 54, della legge finanziaria per l’anno 2006, infatti,
così recita: “per esigenze di coordinamento della finanza
pubblica”, è stata disposta la rideterminazione in
riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare
risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità
e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori di
tutti gli enti locali”. Pertanto, Sindaci, Assessori e
Consiglieri di Comuni e Province avrebbero dovuto fin
dall’entrata in vigore della finanziaria – 1 gennaio 2006 –
ridursi i benefici economici percepiti. Le leggi si
applicano e quindi nulla di strano, se non fosse per la
genialità della Regione Siciliana che, invocando la famosa
specialità in forza dello Statuto, mette in discussione
l’applicazione del disposto normativo statale. Risultato,
Comuni e Province della Sicilia, tranne poche eccezioni,
ritengono di non recepire il principio in quanto non
immediatamente applicabile nella Regione Siciliana.
L’Assessorato Reg.le alle Autonomie Locali, interpellato da
decine di Enti locali e dalle rispettive associazioni
sindacali ANCI e URPS, dopo avere glissato per 10 lunghi
mesi decide di formulare uno specifico quesito al Consiglio
di Giustizia Amministrativa nella speranza di trovare
conferma rispetto al proprio orientamento negativo in ordine
all’applicabilità della norma in questione nel sistema
siciliano. Il supremo Organo di Giustizia nell’adunanza del
6 marzo 2007 non conviene con le conclusioni prospettate
dall’Assessorato Reg.le alle Autonomie Locali ritenendo
direttamente applicabile il principio statale anche
nell’ambito regionale siciliano. A conti fatti, quindi, le
centinaia di Amministratori degli Enti locali siciliani,
tranne quelli lungimiranti che hanno ritenuto comunque di
ridursi il beneficio economico, dovranno ritornare alla
cassa dei rispettivi strumenti finanziari la su citata
riduzione del 10% illegittimamente percepita da gennaio 2006
ad aprile 2007. I conti non li abbiamo fatti ma la somma da
restituire è veramente interessante.
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