massimo greco

 

 
 

 

Restituiamo il mal tolto ai cittadini!!

 

Il dibattito su come ridurre i costi della politica rimane sempre attuale nonostante l’apparente miglioramento dello stato dei conti pubblici. Il debito pubblico rimane sempre allarmante e la contrazione della spesa pubblica non può non coinvolgere anche i costi più propriamente connessi alla politica. Anche nella finanziaria per l’anno in corso “la mazzata” c’è stata, e i malesseri avvertiti dai vai consiglieri di amministrazione di enti, commissioni, comitati e strutture di governo, sono ancora evidenti. Ma la riduzione dei benefici economici comunque spettanti agli amministratori pubblici per la partecipazione ad organi collegiali in ragione della carica rivestita, era già prevista nella precedente finanziaria nazionale. L’art. 1, comma 54, della legge finanziaria per l’anno 2006, infatti, così recita: “per esigenze di coordinamento della finanza pubblica”, è stata disposta la rideterminazione in riduzione, nella misura del 10% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori di tutti gli enti locali”. Pertanto, Sindaci, Assessori e Consiglieri di Comuni e Province avrebbero dovuto fin dall’entrata in vigore della finanziaria – 1 gennaio 2006 – ridursi i benefici economici percepiti. Le leggi si applicano e quindi nulla di strano, se non fosse per la genialità della Regione Siciliana che, invocando la famosa specialità in forza dello Statuto, mette in discussione l’applicazione del disposto normativo statale. Risultato, Comuni e Province della Sicilia, tranne poche eccezioni, ritengono di non recepire il principio in quanto non immediatamente applicabile nella Regione Siciliana. L’Assessorato Reg.le alle Autonomie Locali, interpellato da decine di Enti locali e dalle rispettive associazioni sindacali ANCI e URPS, dopo avere glissato per 10 lunghi mesi decide di formulare uno specifico quesito al Consiglio di Giustizia Amministrativa nella speranza di trovare conferma rispetto al proprio orientamento negativo in ordine all’applicabilità della norma in questione nel sistema siciliano. Il supremo Organo di Giustizia nell’adunanza del 6 marzo 2007 non conviene con le conclusioni prospettate dall’Assessorato Reg.le alle Autonomie Locali ritenendo direttamente applicabile il principio statale anche nell’ambito regionale siciliano. A conti fatti, quindi, le centinaia di Amministratori degli Enti locali siciliani, tranne quelli lungimiranti che hanno ritenuto comunque di ridursi il beneficio economico, dovranno ritornare alla cassa dei rispettivi strumenti finanziari la su citata riduzione del 10% illegittimamente percepita da gennaio 2006 ad aprile 2007. I conti non li abbiamo fatti ma la somma da restituire è veramente interessante.    

                                                                                                                                                                        

                         

 
Enna  19/4/2007

 Massimo Greco