massimo greco

 

 

 

 

Ostruzionismo istituzionale 

Lo smembramento dello Stato unitario e l’avvio accelerato dei processi di federalismo sfociati nella riforma del titolo V° della Costituzione, hanno generato numerosi conflitti tra le Istituzioni non solo in ordine alle competenze legislative ma anche nella quotidiana pratica amministrativa. Esemplificativi sono gli esempi dei lavori di valorizzazione in corso alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, i progettati lavori di adeguamento dell’autodromo di Pergusa e, per certi versi, le problematiche connesse alla gestione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti. Queste vicende sono accomunate dal concentramento di diversi interessi pubblici la cui cura è demandata a diverse Istituzioni (statali, regionali, locali), le quali si atteggiano differentemente nei vari momenti in cui la procedura si svolge a seconda dell’incidenza delle relative determinazioni.

In questi casi, oltre ad una buona dose di buon senso, l’Ordinamento dispone di un principio che dovrebbe eliminare alla fonte ogni tentativo di ostruzionismo istituzionale promosso da alcuni Enti: il principio di leale collaborazione. Quando si ha a che fare con competenze necessariamente e inestricabilmente connesse come nei casi su citati, il principio di “leale collaborazione” - che proprio in materia di protezione di beni ambientali e di assetto del territorio trova un suo campo privilegiato di applicazione – richiede la messa in opera di procedimenti nei quali tutte le istanze costituzionalmente rilevanti possano trovare rappresentazione. Alla luce di tale principio, appare impossibile assistere a forme di “stallo”, magari attraverso l’esasperazione del concetto di autonomia, che portano di tanto in tanto, le varie Istituzioni, a vario titolo coinvolte nel procedimento, a non decidere. Con riguardo, infatti all’art. 120 della Costituzione, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il principio di leale collaborazione tra gli enti è stato enucleato dalla Corte costituzionale con riferimento allo svolgimento dei diversi rapporti di rango costituzionale tra Stato e regioni, purtuttavia la relativa applicazione non può condurre a situazioni di stallo decisionale che possano compromettere gli interessi pubblici oggetto delle decisioni da assumere, ed il rispetto di detto principio non può legittimare comportamenti che tendono a paralizzare la costituzione degli A.t.o. (….) (TAR Sicilia, Catania, sez. I, 2/12/2003, n. 1974).

                                              

Enna, 2/9/2007

   Il Consigliere Provinciale

  Dott. Massimo Greco
 

 

Indietro