massimo greco

 

La Provincia nella nuova Costituzione

 

 La Provincia è sempre stato un Ente di difficile collocazione istituzionale, ma dopo la riforma del titolo V° della Costituzione non si può non prendere atto della legittimazione profonda che il legislatore costituzionale ha voluto dare alla stessa. Infatti, se leggiamo il nuovo articolato, troviamo la Provincia in varie parti del titolo V°. Vediamo gli articoli che la coinvolgono:

L’art. 114, primo comma, della Costituzione equipara il rango costituzionale di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, che insieme allo Stato, costituiscono la nuova Repubblica ed espressamente prevede al 2° comma che “……….le Province….sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.

La contestuale abrogazione degli artt. 128 e 129, che lasciavano, invece, alla legge statale il compito di “regolare i principi e le funzioni dell’autonomia provinciale” e prevedevano norme sull’organizzazione territoriale della Provincia, ha rappresentato la “costituzionalizzazione” del livello di governo provinciale dotandolo di maggiore autonomia e riconoscendone, al massimo livello normativo, la potestà statutaria. La riforma costituzionale ha altresì espressamente indicato tra le materie in cui lo Stato  esercita la potestà legislativa esclusiva (art. 117, comma 2°, lett. P) anche la “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.

Altro rilievo importante è quello previsto dall’art. 116, terzo comma, che prevede “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) – norma generali sull’istruzione – e s) –tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali -, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gliu enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Fra tutti, l’art. 117, cos’ come modificato, è quello che compie una vera inversione sistematica nei rapporti tra i vari livelli istituzionali prevedendo ora un elenco di materie di competenza esclusiva dello Stato, un altro elenco di materie di competenza concorrente Stato-Regioni e precisando come spetti, invece, “alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”, quindi la competenza cosiddetta residuale. Allo Stato viene inoltre conservata la potestà regolamentare solamente “nelle materie di legislazione esclusiva” spettando alle Regioni la potestà regolamentare “in ogni altra materia”; il sesto comma attribuisce, poi, alle Province la “potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

L’Art. 118, nel rafforzare l’autonomia del livello di amministrazione locale, riconosce adesso alla Provincia la titolarità di “funzioni amministrative proprie” oltre a quelle ad essa “conferite con legge statale o regionale”; l’ultimo comma dell’articolo in questione costituzionalizza il principio di sussidiarietà prevedendo per la Provincia il dovere di favorire “ l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

Una modifica sostanziale è rappresentata poi dall’art. 119, che stabilisce chiaramente che “le Province…, hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa…Le Province… hanno risorse autonome. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio”.  Viene quindi precisato che “le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono… alle Province… di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. La Costituzione si preoccupa comunque (per fini economici-sociali e per scopi “diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”) “destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinate…Province”.

L’ultimo comma dell’art. 119, altresì, precisa che “le Province…hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziarie spese di investimento” nel contempo, però, viene “esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti”.

Bisogna però evidenziare che a più di 4 anni dalle nuove norme costituzionali, il sistema dell’autonomia finanziaria delle autonomie locali è rimasto inattuato, mancando ogni certezza circa il riparto delle risorse tra Stato, regioni ed Enti Locali.

Al chiaro allargamento della sfera di autonomia degli enti locali  il legislatore costituzionale si è pero anche tutelato con l’art. 120, comma 2, attraverso il quale viene previsto il potere del Governo di “sostituirsi a organi… delle Province… nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza, ovvero quando lo richiedono la tutela delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”. Tale potere di sostituzione non è comunque assoluto poiché “ la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione”. La previsione dei poteri sostitutivi va letta contestualmente all’abrogazione dell’art. 130. Trattasi, infatti, dell’abrogazione del meccanismo dei controlli regionali – esercitati attraverso il CORECO – sia di legittimità (comma 1°) che di merito (comma 2°) sugli atti delle Province.

Di notevole rilievo, soprattutto alla luce della riforma in corso dello Statuto della Regione Siciliana, è anche quanto aggiunto all’ultimo comma dell’art. 123, ove si prevede che “in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali”.

Relativamente al “passaggio” di una o più Province dal territorio di una Regione ad un’altra, ex art. 132, comma 2°, è ora necessaria anche “l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate”.

 

                                                                                                                                             Il Consigliere Provinciale

                                                                                                                                                 Dott. Massimo Greco

6/2/2005  
 

 

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