massimo greco

 

Tutta la verità sul reddito minimo d'inserimento

 

 

Se è vero che prevenire è meglio di curare penso che la questione della sperimentazione Reddito minimo d’inserimento sociale vada affrontata in fretta per evitare di ritrovarsi sotto le feste natalizie con le solite bombe ad orologeria piazzate in tutti i Comuni che hanno usufruito di tale ammortizzatore sociale. Ciò a seguito del fatto che la sperimentazione avrà fine il 31 dicembre 2002. E poiché qualche esponente del centro-sinistra non ha perso la cattiva abitudine di fare campagna elettorale con queste delicate tematiche del disagio sociale, addebitando al Governo Nazionale la conclusione della sperimentazione, con la presente relazione vorrei illustrare il nuovo contesto normativo di riferimento dell’istituto in questione, a cui sono interessate, per la provincia di Enna alcune migliaia di nuclei familiari.

Allorquando la prima sperimentazione del RMI stava per concludersi, veniva approvata dal Parlamento Italiano la Legge quadro n°328/2000 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali mirante a riformare profondamente le politiche sociali nel nostro Paese. Tale legge, all’art.23, stabilisce che, tramite un apposito provvedimento legislativo, venga esteso su tutto il territorio nazionale il Reddito Minimo di Inserimento, attualmente in corso di sperimentazione in un limitato numero di Comuni Italiani come misura di sostegno al reddito e di integrazione sociale rivolta a chi si trova al di sotto di una determinata soglia del reddito familiare. Ciò consentirà anche al nostro Paese di ottemperare alla raccomandazione europea del 1992 relativa all’impegno di ogni Paese a fornire a tutti i cittadini la garanzia di un livello minimo di risorse e prestazioni sufficiente a vivere conformemente alla dignità umana. L’art. 23 della Legge quadro, relativo al RMI, va interpretato alla luce di quando indicato nell’art.22, che delinea il sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tale sistema deve garantire livelli essenziali di assistenza, erogati negli ambiti territoriali previsti (art.8 lett. A), che riguardano anche le misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito. Nel breve periodo, in attesa che il RMI venga messo a regime, è quindi necessario che i governi locali inizino a modificare i propri sistemi di assistenza economica nella prospettiva di intervento prevista dal RMI: uniformità e chiarezza dei criteri di accertamento del reddito, riferimento al bisogno e non alla appartenenza categoriale, orientamento alla valorizzazione delle capacità e potenzialità dei soggetti, sviluppo di forme di accompagnamento sociale in collaborazione con i diversi soggetti pubblici, non lucrativi e privati presenti sul territorio, inserimento di queste attività nei piani di sviluppo locale. Il RMI è in prospettiva lo strumento di base di una politica di alleviamento della povertà per chi, in modo più o meno temporaneo, non ha le risorse personali o le opportunità necessarie per essere economicamente autonomo. Ad esso devono accompagnarsi politiche di sostegno e incentivazione alla formazione e alla riqualificazione, di facilitazione all’accesso all’abitazione per le famiglie a basso reddito, di facilitazione all’utilizzo dei servizi sociali, formativi e sanitari da parte di chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità. In attesa dell’estensione del RMI su base nazionale, gli enti locali potranno e dovranno iniziare a ridefinire la propria attività anche in questi settori, indicando nei propri piani gli obbiettivi di medio e breve termine rispetto alla situazione di partenza. A tal fine, i piani di zona, previsti dalla bozza del Piano Socio-Sanitario della Regione Siciliana e redatti dai Comuni, dovranno definire, anche in tema di RMI, le risorse necessarie, i criteri di ripartizione degli oneri a ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti coinvolti; individuare gli obiettivi e le modalità organizzative, le risorse strutturali e professionali, le collaborazioni tra i diversi soggetti del territorio; introdurre la carta dei servizi e attivare il sistema informativo, anche relativamente a questi interventi.

Per quanto concerne il finanziamento del RMI, la legge finanziaria ha fissato la seconda fase di sperimentazione ed il relativo finanziamento da parte dello Stato. A partire dall’anno prossimo, una volta generalizzato l’istituto, il Fondo Nazionale per le politiche sociali assegnerà una quota specifica al finanziamento del RMI nei livelli essenziali indicati; le Regioni saranno chiamate, ma non vincolate, a rispettare questa come altre assegnazioni e procederanno, a loro volta, alla ripartizione delle risorse trasferite dallo Stato a favore dei Comuni, che, nei rispettivi Piani di Zona, individueranno le risorse complessive per il RMI. Regione Sicilia e Comuni siciliani concorreranno quindi, a definire per i rispettivi territori anche i livelli essenziali relativi al RMI, in rapporto alle risorse disponibili.

   

 

                                                                                                                                                  

 Il Consigliere Provinciale

 Massimo Greco