massimo greco

 

    

 

 

I Sindaci sottovalutano la Corte dei Conti 

Le indagini in corso sul problema rifiuti a Enna hanno, per adesso, coinvolto solamente la magistratura penale, impegnata ad evidenziare fatti e comportamenti posti in essere dagli amministratori della Società Enna-Euno in violazione delle leggi penali (evasione fiscale, abuso in atti d'ufficio ecc..). Vi è però un aspetto che tutti i Sindaci tendono a sottovalutare, forse meno appariscente dell'effetto “manette” tipico della sfera penale. Trattasi della responsabilità amministrativa e patrimoniale la cui tutela è demandata alla giurisdizione della Corte dei Conti. I Sindaci, infatti, con l'avvenuto trasferimento delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti agli ambiti territoriali ottimali, pensano di essersi liberati anche da tale tipo di responsabilità. Niente di più errato. Un orientamento giurisprudenziale pacifico, maturato rispetto ad eventi occorsi nel regime dei rapporti pubblici istituzionali/societari, ci avverte che il fatto stesso di ignorare volutamente i segnali di un possibile dissesto della gestione sociale di una partecipata del Comune è condotta suscettibile di dare luogo ad un comportamento negligente caratterizzato da colpa grave. Tutto ciò è conseguenza del fatto che al Comune compete l'onere di svolgere al meglio le proprie funzioni istituzionali – agendo con tutte le opportune cautele del caso – non solo nella gestione diretta della res pubblica, ma anche nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo delle società partecipate.   A conferma di ciò, resta insuperata, per eloquenza e chiarezza, la sentenza della Corte dei Conti, sez. Lazio, del 10 settembre 1999, con la quale il Sindaco del Comune di Tivoli, socio unico di “Acque Albule SpA”, viene condannato per mancato esercizio di azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori della società, resisi responsabili di comportamenti illegittimi ed illeciti, nonché della violazione delle regole di gestione (efficienza, economicità ed efficacia) cui deve uniformarsi l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica. In altre parole ciò significa che, in presenza di segnali gravi e certi – come ne caso della Società a partecipazione pubblica “Enna-Euno” - che indicano pressanti difficoltà economico-finanziarie, pregiudizievoli al regolare funzionamento di una società partecipata, il Dirigente del settore comunale competente in uno al Sindaco, hanno il dovere di vigilare sull'andamento della relativa gestione, nonché l'onere di intraprendere tutte le iniziative in loro potere, utili per agevolare al meglio il ripristino della normale e corretta gestione societaria, con la messa in atto degli idonei rimedi correttivi. Nel caso in specie,  non risulta ancora alcuna doverosa azione di responsabilità sociale promossa dai Sindaci soci della società “Enna-Euno”.  

                                                                                                                                                                                        

10/4/2008  Massimo Greco
 

 

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