massimo greco

 

Lo Stato e la “devolution”

 

 

Chissà cosa avrebbero pensato i padri fondatori dello Stato moderno di fronte alle polemiche di questi giorni sulla “devolution”? Certo i tempi cambiano e lo stesso Stato non è più quello di una volta. Ma rinfrescare la memoria sul concetto di Stato ai tempi in cui lo stesso veniva definito da Hobbes “Il Leviatano” non credo che faccia male, soprattutto per comprendere quello che rappresenta oggi lo Stato. Secondo Hobbes lo Stato rappresenta la forma razionale dell’esistenza sociale dell’uomo, in quanto garante dell’ordine e della pace sociale, che è l’unico interesse che tutti gli individui viventi in società hanno in comune. Secondo Locke lo Stato è un arbitro imparziale al di sopra delle parti che impedisce la degenerazione della società naturale, cioè retta soltanto dalle leggi della natura o della ragione, in uno stato di conflitti permanenti e insolubili. Secondo Rousseau lo Stato è l’espressione della volontà generale attraverso la quale ciascuno, rinunciando alla libertà naturale in favore di tutti gli altri, acquista la libertà civile o morale ed è più libero di prima. Secondo Kant è il mezzo attraverso cui è possibile dare attuazione empirica al principio giuridico ideale della coesistenza delle libertà esterne, onde uscire dallo stato di natura ed entrare nello Stato. Il rovesciamento del rapporto tra società civile e Stato operato da Marx rispetto alla filosofia politica di Hegel, segna una vera e propria rottura con tutta la tradizione della filosofia politica moderna. Da qui, i germi di quel pensiero che porterà alla concettualizzazione del principio di sussidiarietà che caratterizza, oggi, ogni forma di Federalismo dello Stato.

I principi di sussidiarietà introdotti con la riforma del Titolo V della Costituzione hanno prodotto un assetto tra le competenze concorrenti di tipo variabile, un riparto di competenze flessibile tra i plurimi livelli di governo. Assetto, che viene blindato dalla giustiziabilità del principio di sussidiarietà per mano della Corte di Giustizia, dettato dall’art. 3B del Trattato di Maastricht (ora art. 5 del TUE). Talchè, venuta meno la fissità del “principio di attribuzione”, decaduta la logica dei “compartimenti stagni” in ordine alle determinazioni delle competenze istituzionali, sembrano accettarsi unanimemente dei criteri elastici di allocazione delle funzioni pubbliche. Ciò si verifica sotto una duplice spinta: la prima data dall’arborescenza dei pluralismi territoriali; la seconda fornita dalle esigenze di governo di società complesse. Rispetto alla concezione della Stato moderno, così come celebrato dai personaggi citati, si apre oggi l’era della “sovranità indeterminata”, “dell’indecisionismo politico”: le questioni di geo-diritto e di geo-politica sembrano sopraffare il diritto e le politiche nazionali. C’è pure chi parla di “suicidio della politica” (come Cacciari). I poteri si disperdono, si polverizzano: dal “modello Westfalia”, in cui gli Stati sono i soli soggetti del diritto internazionale, si corre verso un modello di “governance multilevel”.

E’ chiaro che la “devolution” va letta in questo contesto, in cui dovranno ridisegnarsi le basi fondative del diritto pubblico, rivisitando l’idea del governo del territorio. L’amministrazione pubblica, che configura uno dei “modi di essere” dello Stato, e i poteri pubblici tutti non possono che rimodernarsi, accordandosi con quelle che ormai sono denominate “nuove sovranità”, in un nuovo ordine mondiale.

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 Massimo Greco