Vodafone 2 Agnello 0
Si è concluso così il secondo round del match tra la Società
telefonica Vodafone ed il Comune di Enna per il contenzioso
relativo alla realizzazione di una stazione radio base sul
fabbricato sito in Via della Rinascita. Il Comune non solo
ha perso il primo round facendosi sospendere dal Tar il
provvedimento con cui aveva diniegato l'autorizzazione
richiesta dalla Vodafone (Ordinanza Tar Catania n. 30/2007)
ma è riuscito a farsi annullare anche l'Ordinanza sindacale
con la quale il Sindaco Agnello ordinava alla Società di
sospendere i lavori in corso a seguito delle proteste
popolari promosse dagli abitanti del quartiere San Pietro
(Sentenza Tar Catania n. 1917 del 28/11/2007). Il problema,
a questo punto, non è tanto l'illegittimità degli atti
adottati dal Comune così come acclarata dal Tar, ma il danno
che tali atti stanno producendo alla Società. La Vodafone
infatti, dopo aver dimostrato nella sede cautelare del Tar,
l'illegittimità dell'atto posto in essere dal Comune, non si
è fatta tanti scrupoli nel chiedere un congruo risarcimento
dei danni fin qui subiti. Danni che non si limitano alla
perdita di clientele a favore dei gestori concorrenti e al
conseguente mancato guadagno, ma si estendono anche alla
lesione della reputazione commerciale della Vodafone.
Liberamente aveva già avvertito il Sindaco in un articolo
del 2 agosto scorso, in ordine ad un orientamento
consolidato della giurisprudenza che ritiene illegittime le
ordinanze sindacali emesse dai Sindaci per asserite ragioni
di tutela della salute pubblica finalizzate a sospendere
lavori d’installazione di stazioni telefoniche, nel caso in
cui siano motivate con esclusivo riferimento alle proteste
popolari sollevatesi in conseguenza di tali installazioni
(TAR Catania, sez. II°, sent. 13 luglio 2006, n. 400;
Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. 9 luglio 2007
n. 572). A questo punto viene da chiedersi, ma chi è il
suggeritore del Sindaco? Trattasi di un suo amico o, come
sembra più probabile, di un suo nemico? Da escludere sarebbe
infatti l'ipotesi dell'incompetenza dell'Ufficio Tecnico
visti i contenuti alquanto elementari della questione. E'
così difficile sapere che un'Ordinanza sindacale emessa ai
sensi dell'art. 54 del Dlgs n. 267/2000 deve avere
un'efficacia limitata nel tempo e che tale limite temporale
deve risultare espressamente nel provvedimento? La
responsabilità del Comune per i danni da illegittimo
svolgimento dell'attività amministrativa appare evidente.
Infatti, il criterio soggettivo di imputazione necessario e
sufficiente a dar luogo a responsabilità di chi (anche se
pubblica amministrazione) abbia causato ad altri un danno
ingiusto è costituito dalla cosiddetta colpa lieve. Essa
consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero
nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato
il verificarsi del danno, da parte del soggetto agente. In
ordine alla scusabilità o evitabilità di una relativa
interpretazione erronea della normativa, deve farsi
riferimento allo homo eiusdem profecionis et condicionis,
cioè ad un giurista di medio livello che applica
professionalmente norme amministrative. E' perciò quasi
superfluo precisare che l'errore può considerarsi
“scusabile” quando sia “incolpevole”, ma non anche quando,
come nel caso in specie, sia conseguenza di colpa, sebbene
“non grave”, del Comune. Prepari pure il risarcimento del
danno signor Sindaco, ma per il futuro eviti di far pagare
ai cittadini ennesi anche i Suoi errori. |
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