massimo greco

 

 

 

 

Vodafone 2 Agnello 0 

Si è concluso così il secondo round del match tra la Società telefonica Vodafone ed il Comune di Enna per il contenzioso relativo alla realizzazione di una stazione radio base sul fabbricato sito in Via della Rinascita. Il Comune non solo ha perso il primo round facendosi sospendere dal Tar il provvedimento con cui aveva diniegato l'autorizzazione richiesta dalla Vodafone (Ordinanza Tar Catania n. 30/2007) ma è riuscito a farsi annullare anche l'Ordinanza sindacale con la quale il Sindaco Agnello ordinava alla Società di sospendere i lavori in corso a seguito delle proteste popolari promosse dagli abitanti del quartiere San Pietro (Sentenza Tar Catania n. 1917 del 28/11/2007). Il problema, a questo punto, non è tanto l'illegittimità degli atti adottati dal Comune così come acclarata dal Tar, ma il danno che tali atti stanno producendo alla Società. La Vodafone infatti, dopo aver dimostrato nella sede cautelare del Tar, l'illegittimità dell'atto posto in essere dal Comune, non si è fatta tanti scrupoli nel chiedere un congruo risarcimento dei danni fin qui subiti. Danni che non si limitano alla perdita di clientele a favore dei gestori concorrenti e al conseguente mancato guadagno, ma si estendono anche alla lesione della reputazione commerciale della Vodafone. Liberamente aveva già avvertito il Sindaco in un articolo del 2 agosto scorso, in ordine ad un orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene illegittime le ordinanze sindacali emesse dai Sindaci per asserite ragioni di tutela della salute pubblica finalizzate a sospendere lavori d’installazione di stazioni telefoniche, nel caso in cui siano motivate con esclusivo riferimento alle proteste popolari sollevatesi in conseguenza di tali installazioni (TAR Catania, sez. II°, sent. 13 luglio 2006, n. 400; Consiglio di Giustizia Amministrativa, sent. 9 luglio 2007 n. 572). A questo punto viene da chiedersi, ma chi è il suggeritore del Sindaco? Trattasi di un suo amico o, come sembra più probabile, di un suo nemico? Da escludere sarebbe infatti l'ipotesi dell'incompetenza dell'Ufficio Tecnico visti i contenuti alquanto elementari della questione. E' così difficile sapere che un'Ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 54 del Dlgs n. 267/2000 deve avere un'efficacia limitata nel tempo e che tale limite temporale deve risultare espressamente nel provvedimento? La responsabilità del Comune per i danni da illegittimo svolgimento dell'attività amministrativa appare evidente. Infatti, il criterio soggettivo di imputazione necessario e sufficiente a dar luogo a responsabilità di chi (anche se pubblica amministrazione) abbia causato ad altri un danno ingiusto è costituito dalla cosiddetta colpa lieve. Essa consiste nella negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero nella violazione di norme la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi del danno, da parte del soggetto agente. In ordine alla scusabilità o evitabilità di una relativa interpretazione erronea della normativa, deve farsi riferimento allo homo eiusdem profecionis et condicionis, cioè ad un giurista di medio livello che applica professionalmente norme amministrative. E' perciò quasi superfluo precisare che l'errore può considerarsi “scusabile” quando sia “incolpevole”, ma non anche quando, come nel caso in specie, sia conseguenza di colpa, sebbene “non grave”, del Comune. Prepari pure il risarcimento del danno signor Sindaco, ma per il futuro eviti di far pagare ai cittadini ennesi anche i Suoi errori.

 
 

Enna 28/11/2007

 Massimo Greco